Immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale: l'ex proprietario può opporsi alla demolizione?
Corte di Cassazione: l'interesse al ricorso sussiste solo se volto a eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante, determinando una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente
In tema di reati edilizi, nel momento in cui l’immobile abusivo viene acquisito al patrimonio della Pubblica amministrazione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile.
Acquisizione immobile abusivo: l'interesse a ricorrere dell'ex proprietario
Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47676/2022, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale nella funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva disposto la revoca dell’ordine di demolizione di un edificio abusivo, sul quale sarebbe intervenuta la sanatoria edilizia.
Come spiegano gli ermellini, il rilascio della concessione in sanatoria era illegittimo, in quanto le opere erano state realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico e dunque erano insanabili. Non solo: dato che il Comune aveva già acquisito l’immobile al patrimonio, non c’era interesse, da parte di quello che ormai era l'ex proprietario, a ricorrere contro l’ordine di demolizione.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione non è infatti incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi eventualmente soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.
I giudici di piazza Cavour hanno anche precisato che l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto fa venire meno l'interesse del privato alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dai precedenti proprietari, responsabili dell'illecito edilizio. In tema di reati edilizi, quindi, con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile. Infatti, “l'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente” .
I ricorrenti, risultano infatti terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito”.
Abusi maggiori in zona vincolata: no alla sanatoria
Nel caso in esame, già in una precedente sentenza di condanna si era evidenziato come le opere edilizie abusive erano insuscettibili di condono paesaggistico, poiché non potevano rientrare in quelle di minore rilevanza, per la loro consistenza: ''In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria”. Gli abusi di cui è causa invece rientrano nei cd “abusi maggiori”, insanabili nel caso di area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Di conseguenza, l’ordinanza di revoca è stata quindi annullata, confermando invece la demolizione del manufatto abusivo e il mancato interesse a ricorrere da parte degli ex proprietari, ormai terzi estranei rispetto alla vicende riguardanti l'immobile.
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