Immodificabilità soggettiva: nessuna deroga per la perdita dell’attestazione SOA
Nessuna eccezione nel caso di perdita del requisito della attestazione SOA ex art. 84 codice dei contratti e nessuna sostituzione, anche soltanto “in riduzione, può essere legittimamente accordata
La perdita dei requisiti relativi all’attestazione SOA di uno dei componenti di un RTI determina l’esclusione di tutto il raggruppamento, senza possibilità di ricorrere alle eccezioni “in addizione” o “in diminuzione”.
Esclusione RTI per perdita attestazione SOA: no alla riammissione in gara
Fa riferimento al principio dell’immodificabilità sofggettiva ex art. 48 del Codice dei Contratti la sentenza n. 434/2023 del Consiglio di Stato, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’esclusione di un RTI da una procedura d’appalto per l’affidamento di lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolatsico.
Il ricorso era già stato respinto dal TAR che, richiamando il principio di immodificabilità soggettiva, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, ha specificato che sono previste alcune specifiche eccezioni, sempre “in riduzione” e mai “in addizione”, soltanto ove si tratti di fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandante oppure nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti; in questo caso si trattava invece di perdita del requisito della attestazione SOA ex art. 84 codice dei contratti.
La sentenza del Consiglio di Stato
Sulla questione, il Consiglio ha evidenziato che il componente del Raggruppamento non ha mantenuto la continuità del possesso del requisito, senza per altro che fosse presente un’istanza di rinnovo nei 90 giorni antecedenti la scadenza del termine del possesso. Non solo: non è possibile richiamare quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022. In quel caso si trattava di estendere, ai fini della ammissibilità della modificazione del raggruppamento “in riduzione”, la fattispecie della perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, stante la presenza di una antinomia normativa tra il comma 18 ed il comma 19-ter dell’art. 48 del medesimo Codice dei contratti, dalla fase “di esecuzione” a quella “di gara”.
In questo caso si tratta invece della perdita dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice dei contratti (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), la cui perdita non comporta alcuna eccezione al principio della immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei.
In altre parole, secondo il Consiglio di Stato:
- non è consentito al raggruppamento temporaneo di imprese di modificare la propria organizzazione, se non nelle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18 e 19 ter.
- la mancanza di attestazione SOA non rientra nei casi previsti dai commi 17, 18 e 19 ter che, come visto, vanno interpretati in senso tassativo e restrittivo.
Di conseguenza, è stato ribadito il principio della generale immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, principio il quale soffre di talune specifiche eccezioni (e sempre che si tratti sul piano soggettivo di modificazioni “in riduzione” e mai “in addizione”) soltanto ove vengano in essere ipotesi di fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandataria/mandante oppure nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti.
Non si possono applicare eccezioni nel caso della perdita del requisito della attestazione SOA ex art. 84 codice dei contratti e nessuna sostituzione, anche soltanto “in riduzione, può essere legittimamente accordata.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO