Impianti antincendio: primi chiarimenti sul Decreto controlli
Arrivano i primi chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco sull'applicazione del DM 1 settembre 2021 cosiddetto Decreto controlli impianti antincendio
Benché entrerà in vigore solo il 25 settembre 2022 (n.d.c.r. che bello leggere provvedimenti che consentono di essere studiati bene prime di entrare in vigore), cominciano ad arrivare i primi chiarimenti ufficiali sul Decreto Ministero dell'interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale 25/09/2021, n. 230).
Decreto controlli: la circolare dei Vigili del Fuoco
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha, infatti, pubblicato la circolare 6 ottobre 2021, prot. 14804 recante “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”.
Ricordiamo che il DM 1 settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto.
Sono definite:
- la figura del tecnico manutentore qualificato, persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto stesso;
- le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, stabilite nell’Allegato II al decreto.
La struttura della Circolare dei Vigili del Fuoco
La nuova circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce i primi chiarimenti applicativi ed è composta dai seguenti paragrafi:
- generalità;
- requisiti dei docenti;
- individuazione dei soggetti formatori;
- elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
- individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
- esame di idoneità.
Allegate anche 3 appendici:
- Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
Documenti Allegati
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