Impianti fotovoltaici: il MASE approva la Piattaforma Aree Idonee

Pubblicato il decreto che regolamenta e disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma Digitale Aree Idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici

di Redazione tecnica - 23/10/2024

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il DM 17 settembre 2024, n. 320, che disciplina e regolamenta le modalità di funzionamento della “Piattaforma Digitale Aree Idonee” (PAI). Il decreto è in vigore dal 16 ottobre 2024.

Piattaforma Aree Idonee: obiettivi della PAI

Prevista dal d.Lgs. n. 199/2021 e realizzata dal GSE, la Piattaforma supporterà le Regioni e le Province autonome fornendo tutte le informazioni e gli strumenti utili ai seguenti obiettivi:

  • caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate, autorizzate o in corso di autorizzazione;
  • stima, per i soggetti abilitati, del potenziale e la classificazione di superfici e aree;
  • acquisizione e scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti che detengono le informazioni necessarie per consentire la caratterizzazione del territorio;
  • interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del d.Lgs. 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale per la caratterizzazione del territorio;
  • attività di monitoraggio tramite disponibilità dei dati di cui all’articolo 48 del d.Lgs. 199/2021;
  • aggiornamento costante dei dati e delle informazioni;
  • trattamento dei dati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, la Piattaforma si arricchirà con una sezione contenente informazioni accessibili al pubblico, mentre entro i prossimi 2 mesi il GSE dovrà garantirne l’avvio, rendendo accessibili e costantemente aggiornati dati e informazioni nella propria disponibilità e alimentando la PAI con quelli relativi agli impianti che hanno stipulato una convenzione con il GSE, oltre che con dati e informazioni forniti dai soggetti elencati all’art. 3, comma 2 del Decreto.

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