Impianti fotovoltaici: ok a tariffe incentivanti se sostituiscono coperture in amianto
L’attribuzione del premio presuppone la rimozione delle coperture in eternit/amianto presenti sulla falda o sulla porzione della copertura su cui si intende installare l’impianto
I criteri premiali sulle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. n. 28/2011, riservati all’installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture in eternit o amianto riguardano esclusivamente le strutture su cui sono installati i pannelli. Di conseguenza, la presenza di simili materiali in strutture facenti parte dello stesso complesso immobiliare, ma non interessate dall'intervento, non è condizione tale per cui il GSE possa rideterminare la tariffa e trattenere la somma corrispondente alla maggiorazione concessa.
Incentivi su tariffe per impianti fotovoltaici e rimozione amianto: la sentenza del TAR
A stabilirlo è stato il TAR Lazio, con la sentenza n. 8721/2023, con la quale ha annullato le note emesse dal GSE aseguito delle procedure di controllo effettuate sugli impianti fotovoltaici di un’azienda agricola, e condannato lo stesso gestore alla restituzione delle somme trattenute.
La società ricorrente aveva appunto presentato istanza per il riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “su edificio – T2/Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda”, chiedendo la maggiorazione di 0,05 euro/KWh per la sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Dopo aver riconosciuto la tariffa, il GSE aveva effettuato un sopralluogo, durante il quale era stata riscontrata la mancata rimozione della superficie di eternit/amianto preesistente. Da qui la rideterminazione della tariffa e la richiesta del rimborso delle somme, nonostante nel frattempo l’azienda agricola avesse inviato la documentazione comprovante l’avvenuta rimozione e lo smaltimento delle coperture contenenti amianto sulle quali è stato realizzato l’impianto, oltre che la documentazione catastale attestante che la porzione della copertura non rimossa apparteneva a un edificio autonomo e separato.
Criteri premiali per impianti fotovoltaici: la normativa di riferimento
Nel giudicare il caso, il TAR ha preliminarmente ricordato che l’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011 (recante i «criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica») dispone che «La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: (….) c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto».
Le Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 emanate dal GSE prevedono, inoltre, che per avere diritto al riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante spettante per gli impianti i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico;
- b) la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%.
Secondo il ricorrente, il GSE avrebbe appunto applicato erroneamente la normativa, in quanto l’impianto incentivato era stato realizzato su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, era distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, senza poi valutare e motivare la documentazione trasmessa in sede di osservazioni endoprocedimentali.
I pannelli devono sostituire le coperture in eternit su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico
Queste affermazioni sono state condivise dal TAR: come emerge dalle Regole applicative, l’attribuzione del premio presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico.
Di conseguenza le note del GSE sono state annullate, con successiva condanna del gestore alla restituzione della somma dovuta per la maggiorazione sulla tariffa incentivante di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011.
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