Impianti fotovoltaici residenziali: arrivano 200 milioni dal MASE

Istituito il Fondo Nazionale Reddito Energetico, destinato a nuclei familiari a basso reddito per l'installazione di impianti fotovoltaici in edifici residenziali

di Redazione tecnica - 13/11/2023

I fondi a sostegno delle famiglie a basso reddito per l'installazione di impianti fotovoltaici residenziali sono realtà: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2023, n. 261, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’8 agosto 2023, che ha istituito il “Fondo nazionale reddito energetico”.

Fondo Nazionale reddito energetico: 200 milioni per impianti fotovoltaici residenziali

Il provvedimento disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Il Soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo è il GSE che, nello specifico, si occuperà di:

  • a) attivare e gestire i conti correnti bancari del Fondo; 
  • b) realizzare una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma prevede l’interoperabilità con il sistema Gaudì di Terna, la presenza di simulatori per la stima della producibilità degli impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla producibilità dell’impianto fotovoltaico, oltre che appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse disponibili;
  • c) pubblicare i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale;
  • d) fornire informazioni e/o chiarimenti per facilitare l’accesso alle agevolazioni;
  • e) svolgere l’attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni;
  • f) effettuare i controlli sulla regolarità degli interventi realizzati.

Le risorse del Fondo

Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico ammontano a 200 milioni di euro, che saranno così suddivisi per ciascuna delle annualità 2024 e 2025:

  • a) 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • b) 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.

Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Modalità di funzionamento del Fondo

Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario. L’energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilità del soggetto beneficiario. 

Con decreto del direttore della DGIE verrà approvato il regolamento del Fondo, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale..

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, con ISEE inferiore a 15mila euro, ovvero inferiore a 30mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

È possibile presentare una sola istanza e si può beneficiare dell’agevolazione una sola volta.

Interventi ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

Le utenze di consumo sono asservite a unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Gli interventi devono:

  • a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  • b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;
  • c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

Le agevolazioni non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26, del d.Lgs. n. 199/2021.

Soggetti realizzatori

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma

Il GSE definirà tempi e modalità di costituzione di un apposito registro dei soggetti autorizzati, oltre che le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalità di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell’inserimento nel registro e le modalità di aggiornamento dello stesso.

Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilità

Agli interventi per i quali si è conclusa la stipula del contratto di reddito energetico è concesso un contributo in conto capitale pari alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi, riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla seguente tabella:

Potenza nominale elettrica - Pn (kWe)

Quota fissa (€)

Quota variabile (€/kWe)

2 ≤Pn ≤6

2.000

1.500

Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonché la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attività propedeutiche all’avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto dall’art. 24 - bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai produttori.

 Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

Modalità di presentazione delle domande

L’istanza di accesso alle agevolazioni va trasmessa sulla piattaforma del GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avverrà in ordine cronologico, secondo il meccanismo della procedura a sportello.

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