Impianti fotovoltaici in strutture turistiche: adesso basta una DILA
Con la conversione in legge del Decreto Bollette è prevista un'importante semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di strutture turistiche e termali
È stato approvato definitivamente anche in Senato il testo della legge di conversione del D.L. n. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”) recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Tra le modifiche e integrazioni al provvedimento originario, l'introduzione dell’art. 7-bis, che prevede un’importante semplificazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di strutture turistiche e termali.
Viene così modificata la disciplina temporanea e semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali contenuta all’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato dal D.L. 115/2022. Vediamo di cosa si tratta.
Impianti fotovoltaici e strutture turistiche: installazione autorizzata con DILA
Secondo quanto previsto dalla legge di conversione, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile collocare i moduli di impianti fotovoltaici su coperture piane o falde di strutture turistiche e termali, di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo, semplicemente presentando una Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.
Anche nel caso di aree vincolate e nei centri storici sarà possibile utilizzare la procedura semplificata, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni e da punti panoramici;
- i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
La dichiarazione va presentata al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, insieme alla relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Nel caso di impianti da realizzarsi in centri storici o in aree soggette a tutela paesaggistica, è necessara anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Edilizia libera anche per impianti su tetti e falde
La norma si pone in continuità con quanto disposto l’anno scorso dall’articolo 6-bis, comma 2-septies del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti", convertito con legge n. 91/2022), in base al quale l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in ville, giardini, parchi e complessi di cose immobili di interesse paesaggistico quali i centri storici.
In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente entro quarantacinque giorni. Decorso questo termine senza alcun riscontro, l'autorizzazione si intende rilasciata.
Infine, nei centri storici, l’installazione può essere realizzata in regime di edilizia libera purché i pannelli nelle coperture non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
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