Imposta di registro: l'avviso di liquidazione può essere notificato solo al notaio
L'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso di liquidazione anche agli altri
In tema di imposta di registro è legittima la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dal Fisco nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.
Avviso di liquidazione imposta di registro: può essere inviato solo al notaio
A ribadire un consolidato principio in materia di liquidazione delle imposte la Sentenza della Corte di Cassazione del 7 novembre 2024, n. 28684, che ha respinto il ricorso concontro il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso dell’imposta di registro presentata dal mandatario nell'ambito della vendita di un immobile.
L’imposta è stata corrisposta tramite il notaio, al quale l’Amministrazione ha notificato, in qualità di coobbligato solidale, l’atto impositivo. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge «giustamente i giudici di primo grado di giudizio hanno rilevato la carenza di legittimazione ad agire del contribuente, il quale aveva chiesto la ripetizione della somma pagata da un altro soggetto. Diversamente opinando, ciò violerebbe il divieto del ne bis in idem, per di più con carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il fatto che il notaio rogante abbia adempiuto un’obbligazione tributaria, cui era tenuto solidalmente anche il contribuente, è irrilevante ai fini della legittimazione ad agire, ciò rilevando unicamente per i rapporti in essere tra gli obbligati in solido, senza coinvolgimento dell’ente impositore ormai soddisfatto».
Secondo la tesi del ricorrente, che ha rimborsato al notaio l’imposta pagata, avrebbe potuto chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate, sopportando altrimenti il carico di una imposta non dovuta. In particolare sarebbe stata illegittima la pretesa tributaria nei confronti dell’obbligato principale, data la mancata notifica nei suoi confronti, tanto più che era in ordine ad un trasferimento immobiliare strumentale all’adempimento di un mandato, senza alcun arricchimento a favore del mandatario, risultando irrilevante il conferimento del potere del mandatario di determinare il prezzo.
Sulla questione, la Corte ha sottolineato che in tema di imposta di registro è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.
Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
No al rimborso di un'imposta legittimamente pagata da un coobbligato
In altre parole, l’istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il notaio) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta: è qui che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie eccezioni, mentre si è limitato alla restituzione della somma corrisposta dal notaio.
Negare la legittimazione del notaio al rimborso dell’imposta pagata, quale mero responsabile, non si traduce affatto nel riconoscimento della legittimazione del contribuente a pretendere tale rimborso. La legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, a pretenderne il rimborso può sussistere, difatti, in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta, ma non certamente in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione tributaria.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO