Imposta di registro: il Fisco sull'aliquota per il diritto di superficie

In una nuova risoluzione, l'Agenzia delle Entrate specifica quale aliquota va applicata agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli

di Redazione tecnica - 04/04/2025

Agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli di cui agli artt. 952 c.c. e seguenti si applica l’aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), e non quella del 15% stabilita dal terzo periodo dello stesso comma.

Diritto di superficie su terreni agricoli: il Fisco sull'imposta di registro

La conferma arriva con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2025, n. 23/E con cui il Fisco ha inteso allinearsi a recenti pronunce della Corte di Cassazione, come l’ordinanza del 22 ottobre 2024, n. 27293, con cui i giudici di piazza Cavour hanno confermato che la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo è soggetta all’aliquota dell’8% (prevista ratione temporis dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa), anziché a quella del 15%, a cui fa riferimento invece il terzo periodo e che si applica ai soli trasferimenti di diritti reali, e non agli atti di costituzione di un diritto reale di godimento.

Sempre precedentemente, gli ermellini avevano specificato che il termine "trasferimento" va inteso come “passaggio della proprietà o della titolarità di un diritto reale da un soggetto a un altro”.

La differenza con gli atti costitutivi

Gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, come la servitù o il diritto di superficie, non comportano una traslazione di titolarità, bensì una compressione del diritto di proprietà del concedente.

In altre parole, mentre un trasferimento implica che il diritto venga ceduto definitivamente, una costituzione mantiene la titolarità in capo al proprietario originario, limitandone soltanto l’esercizio a favore di un altro soggetto.

Come conferma anche l’Agenzia delle Entrate questa impostazione era già stata affermata dalla stessa amministrazione finanziaria con la risoluzione del 15 gennaio 2021, n. 4/E nella quale era stato stabilito che, ai fini dell’imposta di registro, per la costituzione di servitù su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9%, anziché quella più onerosa del 15%.

In conclusione, questo criterio adesso viene confermato anche agli atti di costituzione del diritto di superficie.

 

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