Imposta di successione: chiarimenti dal Fisco sulla rateizzazione
Come si può rateizzare l'imposta dovuta dopo aver ricevuto l'avviso di liquidazione? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
L’istituto della successione è di norma soggetto a tassazione, salvo alcune eccezioni al ricorrerere di alcune condizioni. L'importo dovuto può però essere rateizzato, come conferma l'Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi, in risposta a un contribuente che ha chiesto chiarimenti sul 20% dovuto nel caso in cui si scelga il pagamento dilazionato.
Imposta di successione: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, gli eredi di beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, presso l’Ufficio territoriale di residenza del defunto.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, oppure i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
I soggetti che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, così come i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.
Inoltre non sussiste obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- b) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100mila euro;
- c) l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Aliquote e franchigie dell'imposta di successione
Le aliquote e le franchigie per l’imposta dovuta sono stabilite all’art. 2, comma 48 del D.L. n. 262/2006, con le seguenti percentuali:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100mila euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
È prevista anche un’ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap grave.
Imposta di successione: come rateizzarla?
L’imposta di successione viene liquidata dal Fisco in base ai dati indicati dai contribuenti nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione. Oltre questo termine sono dovuti interessi di mora e sanzioni.
Come specifica Fisco Oggi, l’imposta di successione può essere così rateizzata:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
- la parte restante, è versata in 8 rate trimestrali, che diventando 12 per importi superiori a 20mila euro, sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione non è ammessa nel caso di importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Tornando al quesito inziale, la percentuale del 20% non riguarda quindi il valore degli interessi dovuti per ogni singola data, ma il valore dell’importo da versare entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di liquidazione, prima di avviare il piano di rateizzazione.
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