Impresa fuggitiva e perdita del Superbonus: come provare il danno?

Due recenti sentenze spiegano che il risarcimento del danno è dovuto solo se il committente prova il nesso tra il comportamento della ditta e il mancato accesso della detrazione. Fondamentale produrre una perizia tecnica che ne stimi anche l’ammontare

di Cristian Angeli - 15/01/2024

Il ruolo del professionista nel calcolo del danno

Un altro importante elemento che emerge da entrambe le pronunce del Tribunale di Padova riguarda la liquidazione dell’eventuale danno patito in seguito alla perdita del bonus per colpa dell’appaltatore inadempiente. Una volta provato, come appena illustrato, il nesso causale tra il mancato accesso alla detrazione e il comportamento dell’impresa, infatti, sarà onere dello sfortunato committente anche quantificare il danno in una somma specifica. Non esiste, infatti, un criterio giurisprudenziale per calcolare l’importo, e non è neanche sufficiente che il committente proponga una stima unilateralmente senza dati tecnici a supporto, neanche chiedendo la stima in via equitativa.

Nel dettaglio, un altro motivo per il quale il giudice di Padova nella sentenza n. 2266/2023 non ha condannato l’impresa a pagare i danni risiede nella “assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l'eventuale perdita economica derivante dalla fluttuazione dei prezzi e dei tassi di interesse genericamente ritenuti da parte attrice lievitati a causa della congiuntura economica creatasi”. E non solo, perché nel caso risolto dalla sentenza 1245/2023, il Tribunale di Padova spiega che il danno non può essere stimato dal committente neanche in via equitativa (vale a dire rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice). Infatti, il giudice ha ritenuto che si può ricorrere a tale sistema solo a fronte di un “preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità”, cosa che non avviene nel caso di perdita del Superbonus, la cui stima è secondo il giudice “né impossibile né estremamente difficoltosa”.

In definitiva, la giurisprudenza è sicuramente poco matura sulla materia, ma ha già offerto un’indicazione precisa riguardo alla necessità di chiarire le modalità di calcolo del quantum del danno, compito che solo un professionista del settore può svolgere compiutamente.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e contenzioso
www.cristianangeli.it

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