Imprese e bonus edilizi: come rientrare in extremis nelle percentuali più alte
Accettare le opere commissionate entro il 31 dicembre 2024, anche parzialmente, permette di fruire di Ecobonus e Sismabonus nelle loro misure maggiori, ma occhio alle previsioni contrattuali
Le tempistiche per accedere ai bonus edilizi nella loro versione più conveniente si fanno sempre più strette. Infatti, se da un lato la bozza di legge di bilancio per il 2025, attualmente allo studio del Parlamento, prevede una proroga fino al 2027 tanto dell’Ecobonus quanto del Sismabonus, dall’altro ne riscrive la “generosità”, facendo crollare al 36% entrambe le detrazioni a partire dal 2025. Ciò significa, in sostanza, che c’è tempo fino a fine mese per mettere in atto tutte le strategie lecite per far rientrare sotto l’ombrello delle percentuali attuali – più alte – il maggior numero di costi possibile.
Ecobonus e Sismabonus anche per le imprese
Ecobonus e Sismabonus, in particolare, sono detrazioni fruibili anche dalle imprese (a differenza del Superbonus, riservato alle persone fisiche e ai condomini), ed è dunque proprio per tali soggetti che diventa cruciale comprendere come muoversi per assicurarsi, anche solo parzialmente, lo sconto fiscale maggiore in relazione a lavori in corso ma che termineranno dopo il 2024.
In generale, le detrazioni edilizie spettano in base al momento in cui le spese per i lavori vengono sostenute, cosicché tutte le spese del 2024 ricadono nelle percentuali detrattive attuali. Ma per le imprese la situazione è particolarmente delicata, dato che il concetto di “sostenimento delle spese” deve fare i conti con il criterio di competenza, cosicché le spese si possono considerare effettivamente sostenute solo nel momento in cui le opere vengono accettate dal committente.
La teoria, come vedremo, si scontra però inevitabilmente non solo con la realtà pratica del cantiere (tra tempistiche di realizzazione più o meno lunghe e materiali più o meno reperibili), ma anche con la realtà delle “carte”. Tutto quanto vale “in teoria”, cioè, potrebbe non valere più se anche solo una clausola del contratto d’appalto prevede, ad esempio, pagamenti con riserva, ai quali diventa complicato collegare il concetto di accettazione delle opere.
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