Imprese e bonus edilizi: come rientrare in extremis nelle percentuali più alte

Accettare le opere commissionate entro il 31 dicembre 2024, anche parzialmente, permette di fruire di Ecobonus e Sismabonus nelle loro misure maggiori, ma occhio alle previsioni contrattuali

di Cristian Angeli - 10/12/2024

Occhio alle clausole contrattuali

Il momento di accettazione delle opere, tuttavia, dipende a stretto giro da quanto previsto dal contratto d’appalto stipulato tra l’impresa (committente dei lavori e beneficiaria delle detrazioni) e l’esecutore delle opere, cosicché quanto sin ora illustrato va poi calato all’interno del singolo caso specifico.

Considerato che, come detto, il sostenimento delle spese segue l’accettazione, la quale a sua volta segue la “definitività” dei pagamenti erogati, clausole contrattuali che rendono provvisori i corrispettivi di volta in volta liquidati possono mettere in crisi il criterio di competenza. È il caso, ad esempio, degli appalti che prevedono pagamenti “con riserva”, vale a dire pagamenti che sebbene già erogati per una parte di opere eseguite possono essere sempre passibili di variazione ad opera della direzione dei lavori, cosa che di solito può avvenire a fronte di accertamenti specifici attivati proprio dal Direttore dei lavori.

Il pagamento, in tal caso, non equivale di per sé a un’accettazione definitiva delle opere cui si riferisce, ma piuttosto a un’accettazione, appunto, “con riserva”, in quanto il Direttore dei lavori potrebbe rilevare elementi tali da far variare il prezzo o richiedere alcune modifiche.

© Riproduzione riservata