Incentivi per energia prodotta con fotovoltaico, riduzione pagamenti è legittima
La conferma dalla Corte di Giustizia UE: il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento di incentivi già previsti ma non ancora dovuti
Il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
Incentivi per energia prodotta con fotovoltaico, riduzione pagamenti è legittima
Lo conferma l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea dell'1 marzo 2022, sulle cause riunite C-608/20, C-611/20, C-595/19, C-512/19, C-306/19, rispetto ad alcune questioni sollevate dal TAR Lazio con diverse ordinanze.
In particolare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, vanno interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
In particolare, la direttiva 2009/27/CE:
- mira a stabilire un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissando in particolare obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da tali fonti sul consumo finale lordo di energia;
- all’art. 3, par. 3, lett. a), prevede che gli Stati membri possano applicare regimi di sostegno al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai par. 1 e 2, del medesimo articolo, a termini dei quali, da un lato, ogni Stato membro provvede affinché la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2022 sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale, quale previsto dall’allegato I, parte A, di tale direttiva, e, dall’altro, gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia quantomeno uguale alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B, di detta direttiva;
- al considerando 25 si prevede che gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile ed è essenziale che essi possano, per garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, controllare gli effetti e i costi dei loro regimi di sostegno in funzione del loro potenziale.
Regimi di sostegno a rinnovabili sono discrezionali e diversi per ciascuno Stato UE
Il termine “possono” fa comprendere come gli Stati membri non sono affatto obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno, godendo di un potere discrezionale quanto alle misure ritenute appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati dall’art. 3, par. 1 e 2, della direttiva.
Tale potere implica che gli Stati sono liberi di adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno, purché tali obiettivi siano raggiunti. Ne consegue che l’art. 3, par. 3, lett. a), della direttiva 2009/28 non osta a una normativa nazionale, come l’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, che ha ridotto le tariffe e modificato le modalità di pagamento di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
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