Incentivi per le energie rinnovabili: pubblicato il decreto FER 2

In vigore il decreto che stabilisce le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati

di Redazione tecnica - 11/09/2024

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 19 giugno 2024, che definisce le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati (c.d. "Decreto FER 2").

Decreto FER 2: modalità e condizioni di accesso agli incentivi

Il decreto, a sostegno degli obiettivi di decarbonizzazione del 2030, stabilisce le modalità e le condizioni di accesso, fino al 31 dicembre 2028, agli incentivi per impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

In particolare, possono accedere alle procedure competitive, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2 dello stesso decreto;
  • rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
    • impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
    • impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
    • impianti solari termodinamici;
    • impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
    • impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Su richiesta del produttore, invece del yitolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, se previsto.

Procedure per l’accesso agli incentivi

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive telematiche, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

Per accedere alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all’Allegato 2 del Decreto e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1 al decreto. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

Per ciascuna procedura, è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi, mentre le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate sul sito del GSE allegando:

  • a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti.

Una volta ricevuta la documentazione, il GSE:

  • a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell’istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;
  • b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.

Al termine della procedura, il GSE forma, nei limiti dei contingenti disponibili, una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.

L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

È prevista una valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni corrispondente a impianti di potenza superiore a 10 MW,. Il limite non si applica agli impianti di cui sono titolari le amministrazioni locali, nell’ambito delle misure sperimentali e innovative del PNRR.

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie entrano in esercizio nei tempi indicati nella tabella di riferimento, da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Nel caso di mancato rispetto dei termini verrà applicata una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi.

Nel caso di ulteriore ritardo, verrà dichiarata la decadenza dagli incentivi e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, si applicherà una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.

Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti

I soggetti titolari dovranno comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro questo termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il GSE erogherà gli incentivi entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione secondo queste modalità:

  • a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
  • b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:
    • 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    • 2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

La soglia di potenza è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Cumulabilità di incentivi

Gli incentivi sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

  • a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento; in questo caso la tariffa viene rimodulata;
  • b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Valutazione delle misure

Infine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero individua un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024.

In particolare, il soggetto valutatore:

  • è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari;
  • è dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell’energia e dell’ambiente;
  • è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028.

Infine, l’ARERA definirà le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

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