Incentivi alle funzioni tecniche anche per i dirigenti?
Nuovo chiarimento del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture in merito agli incentivi alle funzioni tecniche previsti all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023
Tra norme ordinarie ed emergenziali è sempre opportuno qualche chiarimento. Ed è proprio quello che ha fatto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture in riferimento agli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Incentivi alle funzioni tecniche: dal vecchio al nuovo Codice dei contratti
La disciplina in esame, complice un arroccamento su posizioni di parte che si sono rincorse influenzando le decisioni del legislatore, è stata oggetto di numerose modifiche e critiche. Da una parte i sostenitori della libera concorrenza nell'affidamento delle funzioni tecniche, dall'altra i difensori del lavoro all'interno della pubblica amministrazione.
Ma, mentre le tesi difensive dell'una e dell'altra porte non possono essere esenti da personalismi e argomentazioni ricche di spunti di riflessione (ma poche certezze), la norma dovrebbe essere sempre chiara. Come lo sono sia l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che l'art. 45 del nuovo Codice dei contratti.
In questo caso, però, il problema (o il dubbio) va ricercato in una delle tante norme emergenziali emanate negli ultimi anni, come il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. Decreto PNRR 3) che, tra le misure previste per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8), ha disposto (comma 3):
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
Il successivo comma 5 dispone:
Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
La domanda al MIT
Viene, quindi, chiesto al MIT se tale incentivo, corrisposto ai dirigenti dal 2023 al 2026, possa essere corrisposto anche in vigenza dell'art. 45, comma 4 del nuovo Codice dei contratti che di fatto esclude i dirigenti dalla corresponsione di questo incentivo.
Secondo il quesito pervenuto al MIT la risposta sarebbe favorevole perché:
- l’art. 8, comma 5, del D.L. n.13/2023 è norma speciale sia per il D.Lgs. n. 50/2016 che per il D.Lgs. n. 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi;
- la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell’applicazione del nuovo Codice dei contratti;
- l’art. 8 dispone come obbligo l’inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR;
- il nuovo Codice dei contratti è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo;
- il D.L. n. 13/2023 è stato convertito dalla legge n. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023.
Il parere del MIT
Con il parere n. 2059 del 19 giugno 2023 il Supporto giuridico del MIT ha confermato la tesi dell'istante e ribadito che quella di cui all'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023 è una disposizione di natura speciale in deroga alle procedure ordinarie (sia del vecchio che del nuovo Codice dei contratti) e valida solo per gli appalti PNRR-PNC.
Il MIT ha, inoltre, ricordato l’art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 che dispone:
In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
Risulta, dunque, chiaro che sia consentito erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016.
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