Incentivi funzioni tecniche: nuovi chiarimenti dal MIT
Come si applicano gli incentivi previsti dal Codice Appalti nel caso di concessioni, o di affidamenti finanziati in parte con il PNRR? Ecco le risposte del Supporto Giuridico
Il Codice dei Contratti Pubblici non risulta sempre di facile applicazione, considerata sia l'evoluzione normativa con il passaggio dal d.Lgs. n. 50/2016 al d.Lgs. n. 36/2023 e i rapporti che intercorrono anche con altre disposizioni in materia, ad esempio con i Decreti PNRR.
Uno degli aspetti sul quale sono pervenute diverse domande al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Mit riguarda l'applicazione degli incentivi per funzioni tecniche, al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in alcuni interessanti pareri.
Vediamoli nel dettaglio.
Incentivi funzioni tecniche: ok all'applicazione per le concessioni
Con il parere del 17 aprile 2024, n. 2445, il MIT ha confermato l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023 anche per le concessioni.
Il dubbio è stato posto da una Stazione appaltante, tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che ha sancito che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. n 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Da qui il dubbio se fosse corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento, includendo l'incentivo nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata.
Nel rispondere, il MIT ha rilevato la differenza tra l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, con l'introduzione degli "enti concedenti” accanto alle "stazioni appaltanti".
In questo modo si rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione ed emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione. Un orientamento confermato appunto dalla Corte dei Conti che ha richiama l’articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce che “1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione."
Conclude quindi il MIT che il valore della concessione deve essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
Incentivi funzioni tecniche e appalti parzialmente finanziati dal PNRR
Chiarimenti poi sull'applicazione degli incentivi per appalti parzialmente finanziati con fondi PNRR. Come ha fatto notare la stazione appaltante, l’art. 8, comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023 (Dcerto PNRR) consente agli enti locali di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del d.Lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto, in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, previa integrazione dei rispettivi regolamenti e definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Cosa succede nel caso di appalti parzialmente finanziati da risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: l'incentivo va riproporzionato in relazione all'effettiva incidenza del contributo PNRR sul quadro economico dei lavori, oppure va calcolato facendo riferimento all'importo complessivo della singola opera?
Come ha specificato il MIT con il Parere del 17 aprile 2024, n. 2385, l consentito riconoscere al personale di qualifica dirigenziale coinvolto negli interventi finanziati con fondi PNRR l'incentivo di cui all'articolo 113 del d.Lgs. 50/2016, ma non è presente alcun riferimento all’effettiva incidenza del contributo PNRR nel quantum da riconoscere, parlando di solo incentivo così complessivamente determinabile “in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.7”.
Criteri di ripartizione degli incentivi: non è più necessario il Regolamento
Infine, con il Parere del 26 febbraio 2024, n. 2393 il MIT ha chiarito che l'art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi.
Questa semplificazione procedurale permette alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e che, relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato".
Come anche ribadito da ANAC nel recente parere dell’11 ottobre 2023, n. 3380 “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..). Ne deriva che non è più prevista l’adozione di un regolamento, fermo restando l'esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, conclude il MIT, l'attribuzione del 2% vale per tutte le tipologie di procedure di affidamento.
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