Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC aggiorna il Regolamento di vigilanza
Le modifiche riguardano l'archiviazione delle segnalazioni e la definizione da parte dei dirigenti di quelle non prioritarie
Con la delibera dell’11 settembre 2024, n. 412, ANAC ha approvato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.
Vigilanza su inconferibilità e incompatibilità incarichi: aggiornato il Regolamento ANAC
Il regolamento, approvato dal Consiglio nell’adunanza del 29 marzo 2017, è stato successivamente integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021, con la Delibera n. 140 del 20 marzo 2024 e con la Delibera n. 412 dell’11 settembre 2024.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione della stessa delibera nel sito istituzionale dell’Autorità.
Le modifiche introdotte
Nello specifico, con la nuova delibera è stato modificato l’art 7, relativo alla definizione delle segnalazioni, che adesso prevede che il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all’articolo 6, anche nei seguenti casi:
- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) manifesta incompetenza dell’Autorità; in questi casi, ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l’invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.
- d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.
Inoltre, tenendo conto degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, il dirigente non avvia il procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie, in particolare quando non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell’interesse pubblico.
Queste segnalazioni sono comunque valutate per individuare eventuali disfunzioni nell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità e sono rilevanti anche per la predisposizione della direttiva programmatica di cui all’art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell’Autorità. Infine si fa salva l’attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto, oppure di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.
Infine, il comma 6 prevede un invio con cadenza bimestrale del prospetto riassuntivo delle segnalazioni che sono state archiviate, con un’indicazione sintetica delle motivazioni, oltre che delle segnalazioni non ritenute prioritarie.
Questi prospetti vengono pubblicati sul sito ANAC, nel rispetto della privacy e quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso richiedano per iscritto di riceverne apposita comunicazione.
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