Infissi in alluminio anziché in legno: si tratta di abuso edilizio?

Regole, vincoli e chiarimenti giurisprudenziali su un intervento edilizio apparentemente semplice: occhio all'utilizzo di materiali differenti da quelli originari

di Redazione tecnica - 01/04/2025

La sostituzione degli infissi di un immobile può sembrare un intervento di modesta entità, ma in alcuni casi può configurarsi come un abuso edilizio, se rientrante in un’opera complessivamente difforme da quanto assentito.

Sostituzione infissi con materiali diversi da quanto previsto: è abuso edilizio?

A spiegarlo è il TAR Campania, con la sentenza del 21 febbraio 2025, n. 1453, con cui ha respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione per opere abusive e contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

L’ordinanza impugnata si fondava sulla difformità, rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire in sanatoria, di alcune opere edilizie, compresa l’installazione di infissi in ferro-alluminio anziché in legno.

Nel caso specifico, la ricorrente sosteneva che la sostituzione degli infissi in ferro-alluminio al posto di quelli in legno non alterasse l’aspetto architettonico dell’immobile, né il contesto edilizio e paesaggistico circostante. Tuttavia, il TAR ha evidenziato che con il permesso di costruire in sanatoria erano state definite con precisione le opere da realizzare e che il privato si era obbligato a rispettarle fedelmente.

Abusi edilizi: no a valutazioni atomistiche

Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda la valutazione unitaria degli interventi edilizi. Il TAR ha chiarito che l’abuso edilizio non può essere valutato in maniera atomistica, scomponendo le singole opere per negarne la rilevanza. Come specificato dal tribunale campano, “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni."

Ciò significa che anche un intervento apparentemente minore, come la sostituzione degli infissi con un materiale differente da quello originario, va considerato nell’ambito dell’intera trasformazione dell’immobile e della sua conformità ai titoli edilizi.

Permesso in sanatoria: impossibile un ulteriore accertamento di conformità

Parallelamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, la ricorrente aveva presentato anche un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma l’Amministrazione non aveva risposto, determinando così la formazione del cosiddetto silenzio-rigetto. Anche su questo punto, il TAR ha respinto le contestazioni, affermando che "Il contemperamento degli interessi pubblici e privati che ha dato origine al provvedimento in sanatoria, oltre a non essere stato rispettato nel dettato del titolo rilasciato, non può essere neppure ricomposto facendo ritenere le opere difformi unilateralmente decise dalla parte ricorrente come conformi alla normativa urbanistica."

Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo in sanatoria rende illegittima la realizzazione di opere difformi, senza che il privato possa unilateralmente decidere di modificarle ritenendole conformi. Di conseguenza, la violazione accertata dall’Amministrazione è stata ritenuta legittima e tale da giustificare l’ordine di demolizione.

In conclusione, non è possibile accedere alla c.d. "sanatoria condizionata", chiedendo di legittimare le difformità tramite un’istanza successiva, quando queste hanno già violato le condizioni del permesso in sanatoria.

 

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