Infrastrutture di ricarica elettrica: le FAQ del MASE sui progetti
Ecco i chiarimenti e indicazioni operative del Ministero in relazione alle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani e sulle superstrade
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato alcune FAQ in risposta ai quesiti raccolti dal GSE in relazione ai due avvisi pubblici per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani e sulle superstrade.
Infrastrutture di ricarica elettrica: i due avvisi del MASE
Gli avvisi hanno come obiettivo la realizzazione dell’Investimento PNRR 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, con la costruzione di punti pubblici di ricarica rapida sulle superstrade e nei centri urbani, oltre che la realizzazione di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio, per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica. In questo modo si punta alla riduzione dell’emissione di gas serra, alla promozione di una mobilità sostenibile e alla trasformazione delle stazioni di rifornimento.
3 le linee di intervento:
- linea A: installazione di 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW
- linea B: installazione di 13mila stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
- linea C: installazione di 100 stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.
I due avvisi recentemente pubblicati si riferiscono alle prime due linee di intervento, per le quali sono infatti assegnate ogni anno le risorse destinate a quella annualità.
LE FAQ sugli avvisi pubblici
In relazione agli avvisi, il Ministero ha pubblicato 15 FAQ contenenti chiarimenti e indicazioni operative per i soggetti proponenti. Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale.
1. Cosa si intende per data di avvio dei progetti?
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Avviso pubblico, la data di avvio del progetto è la prima data, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle infrastrutture di ricarica. Per prima data si intende la data più recente, purché successiva alla data di presentazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle infrastrutture di ricarica.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
2. Cosa si intende per «entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica»?
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Avviso pubblico, per entrata in esercizio dell’infrastruttura di ricarica si fa riferimento alla data in cui è completata l’installazione, a regola d’arte, dell’infrastruttura di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche. Ai fini della validità dell’istanza farà fede, come data di entrata in esercizio, quella individuata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, in esito al fine lavori di installazione dell’infrastruttura e delle relative interconnessioni elettriche. La dichiarazione asseverata dovrà essere corredata di documentazione fotografica del luogo di avvenuta installazione comprovante lo stato di realizzazione alla data di entrata in esercizio. L’entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica va attestata ai fini dell’erogazione del contributo secondo quanto previsto dall’art. 15 c. 2 dell’Avviso.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
3. È necessario avere il preventivo di connessione già in fase di richiesta di contributo?
No. Il preventivo di connessione dovrà essere presentato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell’art 13 c. 5 dell’Avviso. Ai sensi della validità dell’istanza, qualora il soggetto proponente installi le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, questi deve aver presentato all'ente proprietario della strada o dell’area l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 bis, dell’articolo 57, del decreto legislativo n. 76/2020. In questo caso viene richiesta una verifica preliminare di idoneità ai fini della connessione sui siti di interesse che rappresenta una fase procedimentale antecedente alla richiesta del preventivo di connessione ai sensi del TIC (testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel), e che rappresenta una fase endo-procedimentale ai fini della suddetta istanza di occupazione del suolo pubblico (cfr. art 7. c.2 lettera a e b dell’Avviso).
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
4. Come si attesta il rispetto dei requisiti tecnici per i parcheggi esistenti?
Qualora le infrastrutture di ricarica, per le quali il soggetto proponente stia presentando richiesta di contributo, siano ubicate presso parcheggi esistenti, il soggetto dovrà disporre di una relazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti tecnici dei parcheggi esistenti previsti dal decreto ministeriale, corredata da fotografie sullo stato di fatto alla data di produzione dell’asseverazione o di planimetria catastale aggiornata alla data di presentazione dell’istanza.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
5. Con riferimento all’articolo 10 comma 1 dell’Avviso Superstrade, quali sono le spese ammissibili?
Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 121.500.
Tale risposta si applica solo all’avviso superstrade
6. Con riferimento all’articolo 10 comma 1 dell’Avviso Centri Urbani, quali sono le spese ammissibili?
Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 65.000.
Tale risposta si applica solo all’avviso centri urbani
7. Qual è la definizione di dispositivo di ricarica?
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e-bis) del d.lgs. 257/2016, per dispositivo di ricarica si intende il dispositivo “in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox"”.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
8. Qual è la definizione di infrastruttura di ricarica?
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e-ter) del d.lgs. 257/2016, per infrastruttura di ricarica si intende l’insieme “di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche”.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
9. Qual è la definizione di stazione di ricarica?
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e-quater del d.lgs. 257/2016, per stazione di ricarica si intende “l’area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di ricarica è connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.”
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
10. È possibile modificare il piano delle installazioni successivamente all’aggiudicazione dell’ambito?
Sì. Il soggetto che risulta aggiudicatario di un ambito di gara può effettuare una modifica al piano delle installazioni presentato in fase di richiesta di contributo a patto che il nuovo piano delle installazioni rispetti tutti i requisiti, in particolare quelli relativi all’ubicazione dell’infrastruttura in termini di lotto e ambito, di area di sosta, di stazione di rifornimento carburanti e di parcheggio PUMS (nel caso di centri urbani), che hanno contribuito all’ottenimento del punteggio di gara. Inoltre, la modifica non deve in ogni caso comportare un punteggio inferiore a quello conseguito in fase di aggiudicazione. Fermo restando le condizioni di ammissibilità sopra esposte, il soggetto attuatore è tenuto a inviare al GSE la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti e il nuovo piano delle installazioni.
Tale risposta si applica sia all’avviso centri urbani che superstrade
11. Sarà premiato con un punteggio maggiore chi riuscirà a installare le infrastrutture di ricarica in comuni differenti?
Risposta Nell’ambito del solo Decreto Centri Urbani, il soggetto proponente che installa le infrastrutture di Ricarica in più comuni, afferenti allo stesso lotto e ambito, ha diritto ad un punteggio maggiore dato dalla formula
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