Installazione pannelli fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?
Non sempre la procedura semplificata per l'installazione di pannelli in area vincolata è applicabile. Il Consiglio di Stato spiega il perché
La procedura semplificata per l’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincoli non è sempre consentita. L'art. 7-bis, comma 5 del d.Lgs. n. 28/2011, come introdotto dall’art. 9 del c.d. “Decreto Energia” (D.L. n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022), ha infatti specificato alcuni limiti alle disposizioni derogatorie. Vediamo di cosa si tratta.
Autorizzazione paesaggistica per installazione pannelli fotovoltaici: quando è obbligatoria?
Dimostrazione ne è il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 18 febbraio 2025, n. 1341 con cui Palazzo Spada ha confermato il provvedimento di inibizione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio anni ’50, compreso in un’area sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004 (bellezza panoramica), sia ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 (complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale).
Nel caso in esame, l’appellante sosteneva che non servisse l’autorizzazione paesaggistica tenendo conto proporio dell’art. 9 della legge n. 34/2022, di conversione del D.L. n. 17/2022.
Una strada non percorribile, né secondo l’Amministrazione, né secondo il TAR: l’immobile era riconducibile tra quelli per i quali non è configurabile il diritto alla libera installazione dei pannelli solari, trattandosi di un immobile vincolato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in considerazione del decreto di vincolo sull’area. Inoltre i pannelli non erano “integrati” nel tetto.
Da qui l’appello al Consiglio di Stato: secondo l’appellante, non si sarebbe trattato di un “immobile vincolato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004”, mentre il Comune risulterebbe vincolato ai sensi della successiva fattispecie sub lettera d), relativa alle “bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, con la conseguenza che si poteva applicare la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 9 della legge n. 34/2022, di conversione del D.L. n. 17/2022.
Non sarebbe stata quindi più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per l’apposizione sul tetto di copertura dei pannelli fotovoltaici. Tale deroga sarebbe inoperante solo in corrispondenza di specifiche ipotesi alle quali non sarebbe riconducibile il caso di specie.
Impianti fotovoltaici: la procedura semplificata per l'installazione
Per valutare la questione, il Consiglio di Stato ha richiamato le disposizioni dell'art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 dispone che:
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
In questo caso l’area in cui si trova l’immobile è sottoposta a vincolo paesaggistico, di “notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso di eccezionale valore estetico tradizionale, in quanto alla rigogliosa vegetazione mediterranea si affianca l’inserimento di nuclei rustici di caratteristica architettura locale”.
Si tratta di un’area che risulta vincolata:
- sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004;
- sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004.
Conseguentemente, risultava necessaria l’autorizzazione paesaggistica poiché deve trovare applicazione il secondo periodo della disposizione sopra richiamata, secondo cui “In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”.
Pannelli in centro storico: devono comunque essere integrati
Peraltro si tratta di pannelli non già “integrati” nel tetto di copertura, bensì ad esso sovrapposti, fisicamente separati dallo stesso, sicché non si può ritenere che operi l’ulteriore deroga prevista dal terzo periodo, secondo cui “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici”.
Poiché, infatti, affinché possa trovare applicazione l’ulteriore deroga prevista dal periodo da ultimo citato, è necessaria la compresenza di entrambe le condizioni indicate dalla norma ossia che:
- si tratti di pannelli integrati nelle coperture;
- non siano visibili dagli spazi pubblici esterni.
Il ricorso è stato quindi respinto: la procedura semplificata riguarda tutti i beni soggetti a vincolo paesaggistico, con la sola eccezione dei vincoli di fonte provvedimentale fondati sull’art. 136, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 42/2004, concernenti rispettivamente “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”, e “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO