Installazione pergotenda: edilizia libera o nuova costruzione?
Nuova sentenza del TAR su un tema non sempre di facile definizione: per qualificare l'intervento è necessario capire se si opera o meno una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
Una struttura aperta su tre lati e non fossata al pavimento, che ospita una tenda retrattile configura una pergotenda: non si tratta quindi di un intervento di nuova costruzione, ma di attività in edilizia libera.
Pergotenda e tende retrattili: edilizia libera o nuova costruzione?
Confini non sempre precisi nella definiizione di questa tipologia di strutture, su cui questa volta il TAR Lazio, con la sentenza n. 9339/2023, non ha avuto dubbi, accogliendo il ricorso contro un ordine di demolizione per opere definite come “ristrutturazione edilizia realizzate in assenza di titolo abilitativo”.
In particolare, il Comune aveva contestato l’installazione sul terrazzo dell'appartamento di una pergotenda in alluminio, coperta da telo in P.V.C. retrattile, poggiante su intelaiatura ancorata per un lato alla parete esterna dello stabile e posizionata su una pedana di materiale leggero e completata da pannelli in pvc trasparenti avvolgibili sui tre lati.
Secondo i ricorrenti non si sarebbe trattato di ristrutturazione edilizia ex art. 10 comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ma di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.P.R.
Installazione pergotenda: le disposizioni del Testo Unico Edilizia
Una tesi che il TAR ha condiviso, in quanto la struttura realizzata dai ricorrenti può essere qualificata come una pergotenda retrattile, che rientra fa le attività di edilizia libera disciplinate nell’art. 6, comma 1 del T.U.E., ossia interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo.
Nello specifico, il giudice amministrativo ha richiamato la Circolare della stessa Amministrazione comunale che include nelle attività libere anche le opere che costituiscono strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa.
La definzione di pergotenda
Ancora più nello specifico, la pergotenda viene definita come “struttura di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.”
Nel caso in esame, la pergotenda realizzata non presentava opere murarie, la struttura era in alluminio e la tenda costituita da telo in P.V.C. retrattile di modeste dimensioni, con un’intelaiatura ancorata per un lato alla parete esterna dello stabile e posizionata su una pedana di materiale leggero.
Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sulla qualificazione edilizia delle pergotende, una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non rientra tra gli interventi di nuova costruzione in quanto non determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Questo perché l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non vale a configurare una “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
Non si crea uno spazio chiuso, nè nuovo volume o superficie
Per altro, il carattere retrattile della tenda esclude che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di fissità, stabilità e permanenza. Di conseguenza, la struttura non crea uno spazio chiuso stabilmente configurato e non può parlarsi di organismo edilizio che determina la creazione di nuovo volume o superficie. A conferma di questa ipotesi, la tipologia dell’elemento di copertura e di chiusura, ossia una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Senza dubbio quindi l’opera realizzata dai ricorrenti rientrava nell’attività di edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, motivo per cui il ricorso è stato accolto, ritenendo l’ordine di demolizione illegittimo, in quanto non si trattava di una nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio.
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