Intelligenza Artificiale negli appalti pubblici: si può usare per elaborare l'offerta?
Strumenti come ChatGPT sono ammissibili per presentare un'offerta congrua e sostenibile? Ne parla il TAR Lazio in un'interessante sentenza
Sì all'innovazione, insieme alla valutazione tecnica della SA
Il TAR, pur dando atto della complessità dell’offerta, non ha accolto la censura e ha ribadito alcuni principi consolidati della giurisprudenza, secondo cui:
- la valutazione di congruità dell’offerta è un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, errore di fatto o travisamento;
- la Commissione e il RUP hanno svolto approfondite richieste di giustificativi, come previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e hanno ritenuto credibile l’equilibrio economico delle offerte, anche grazie alla dichiarazione di un margine di utile operativo congruo;
- le offerte dei concorrenti aggiudicatari riportavano costi complessivi superiori a quelli stimati dalla SA, circostanza che ha contribuito a escludere ogni ipotesi di sottostima o taglio artificioso dei costi.
Secondo il tribunale amministrativo, quindi, pur in presenza di un’offerta che fa uso di strumenti innovativi come l’IA, non se ne può dedurre automaticamente un carattere aleatorio o non attendibile.
Al contrario, la qualità delle proposte tecniche va valutata nel merito dalla Commissione, con un grado di apprezzamento che solo in rari casi può essere superato dal giudice amministrativo.
Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che:
- l’operato della Commissione fosse coerente con i criteri della lex specialis, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito a soluzioni tecnologiche innovative;
- la ricorrente non abbia dimostrato in modo tecnico e oggettivo che l’IA proposta fosse inattuabile o incompatibile con il contesto operativo dell’appalto;
- l’impiego dell’IA, nel caso specifico, è stato presentato come strumento ausiliario per l’ottimizzazione del servizio e non come sostitutivo del personale o delle attività essenziali. Di conseguenza, la sua rilevanza è stata ritenuta legittima.
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