Interventi in condominio e bonus edilizi: fondo speciale e sconto in fattura

I bonus edilizi utilizzati tramite sconto in fattura da parte dei fornitori si riflettono sull’obbligo di costituzione del fondo speciale per gli interventi in condominio

di Luciano Ficarelli - 13/11/2024

Sulla costituzione del fondo speciale ex art. 1135 comma 1 n. 4 del codice civile e sul motivo della sua esistenza quando vengono effettuati degli interventi sulle parti comuni di un condominio, si è parlato nel recente articolo dell’11 novembre 2024.

Fondo speciale per i lavori in condominio

L’argomento, alquanto delicato nell’ambito delle agevolazioni edilizie, assume un tono a tinte fosche per l’assenza di chiarimenti ufficiali quando gli interventi sono “pagati” tramite l’opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’introduzione del meccanismo dello sconto in fattura modifica, di fatto, la modalità del pagamento delle fatture all’impresa appaltatrice e ai tecnici incaricati agli espletamenti delle pratiche. Il versamento del denaro non avviene con il bonifico bancario parlante bensì tramite la cessione del credito maturato a seguito dell’esecuzione degli interventi e delle consulenze. Pertanto, è quasi naturale non far caso all’obbligo di costituzione del fondo speciale previsto dal codice civile.

Il meccanismo ha funzionato quasi perfettamente nei primi due anni del superbonus per una serie di motivi che si possono così sintetizzare:

  1. gli ampi margini concessi dalla norma consentivano, nei primi stati di avanzamento lavori, di rientrare nei limiti di spesa senza accollo per il committente;
  2. la percentuale di detrazione del 110% consentiva di coprire tutta la spesa;
  3. la lunga proroga a tutto il 2023 dell’aliquota maggiorata non invogliava gli amministratori più distratti a costituire un fondo che, in fin dei conti, non sarebbe servito a nulla se i lavori fossero terminati entro il 31 dicembre 2023.
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