Interventi di eliminazione barriere architettoniche: quale aliquota si applica?
Alcuni chiarimenti dal Fisco sull’applicazione dell’aliquota agevolata da parte dell’impresa che effettua i lavori
Nel caso di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche quale aliquota è tenuta ad applicare l’impresa che esegue i lavori? Si può utilizzare quella ridotta al 4% oppure bisogna fare riferimento all’aliquota Iva del 10%?
IVA su interventi di eliminazione barriere architettoniche: quale aliquota si applica?
All’intreressante quesito, Fisco Oggi ha risposto richiamando quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter, secondo cui per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica l’aliquota Iva del 4%.
Non rilevano in proposito né la connotazione del soggetto committente, né la sua condizione sanitaria: l’aliquota ridotta è infatti applicabile a condizione che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ovvero il DM n. 236/1989 e il D.P.R. n. 503/1996 e che siano realizzate in base a un contratto di appalto.
Attenzione però: nel caso il contratto di appalto preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che altre tipologie di interventi, l’aliquota agevolata al 4% è applicabile qualora i corrispettivi siano indicati in maniera distinta nel contratto, o almeno nella fattura. Diversamente, in assenza di questa distinzione, sarà necessario applicare l’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
Le detrazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Ricordiamo che gli interventi di eliminazione delle barriere archiettoniche sono oggetto di diverse agevolazioni fiscali, che prevedono differenti quote di detrazione:
- detrazione al 50%: come previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir, è possibile portare in detrazione al 50% le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio. Le spese comprendono quelle per l’installazione di ascensori e montacarichi; esse sono detraibili sia se realizzate su singole unità immobiliari, che se effettuate sulle parti comuni di un edificio codominiale. La detrazione spetta anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
- detrazione al 75%:disciplinata dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto rilancio), essa prevede un limite di spesa pari a 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure di 40mila o 30mila euro per ciascuna unità familiare in caso di installazione in complessi condominiali e secondo il numero di unità presenti nell’edificio. In questo caso la detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali. A differenza di quanto previsto per il Superbonus 110%, la detrazione del 75% non è subordinata alla realizzazione degli interventi trainanti.
- detrazione al 110%: prevista all’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, essa può essere applicata agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito di lavori Superbonus 110%. In questo caso si tratta di interventi trainati, subordinati aagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, di cui alla lett. e dell’articolo 16-bis Tuir.
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