Interventi eseguiti in difformità: la responsabilità dei progettisti
Oltre alla rinuncia all’incarico non esiste alcuna esimente che sollevi un direttore dei lavori dalla responsabilità
In presenza di interventi eseguiti in difformità dal progetto assentito, tutti i progettisti coinvolti sono responsabili degli abusi edilizi.
Interventi in difformità: la responsabilità dei progettisti
Nessun alibi, quindi può eventualmente esonerare un progettista: lo conferma il TAR Umbria, con la sentenza n. 716/2022, che ha ritenuto legittima – e proporzionata – la sanzione di 20mila euro irrogata a un ingegnere coinvolto in un progetto di restauro conservativo, trasformato invece in una ristrutturazione edilizia, con la creazione di una sopraelevazione, per altro in edificio vincolato.
Secondo la difesa invece, l’ingegnere non poteva essere ritenuto responsabile dell’abuso, dato che le difformità accertate dal Comune erano relative ad opere per le quali non ha mai rivestito la qualifica di progettista, avendo soltanto provveduto al progetto di adeguamento sismico delle strutture e non di costruzione.
Conformità delle opere: la responsabilità nel Testo Unico Edilizia
Nel giudicare la questione, il TAR ha ricordato che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (ripreso anche dall’art. 142, comma 1, della legge regionale Umbria n. 1/2015), “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”.
Come chiarito in giurisprudenza, con l’obiettivo di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinuncia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
Il ricorso è stato quindi respinto: nel caso in esame, gli abusi sono stati eseguiti sotto la codirezione lavori del ricorrente per la parte strutturale e sismica e da un altro professionista per la parte edilizia. È evidente quindi che i due incaricati della direzione lavori, nei cui confronti grava per legge una corresponsabilità in vigilando, hanno concorso a realizzare un illecito permanente, con l’indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito dell’ordinanza di riduzione in pristino e conseguentemente culminata nella definitiva acquisizione dell’immobile al demanio.
L'esonero da responsabilità: rinuncia all'incarico
Per altro, l’abuso contestato ovvero la sopraelevazione di un piano, è materia senz’altro rientrante nelle competenze del ricorrente quale ingegnere strutturista, che non ha fornito alcuna prova della propria dissociazione dalla condotta illecita del proprietario e del costruttore, mettendo in atto le cautele di cui all’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ai sensi del quale “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni”.
La rinuncia all’incarico che l’ingegnere ha comunicato alla proprietaria dell’immobile non è infatti mai stata formalmente trasmessa al Comune. Infine, la sanzione è stata ritenuta proporzionata alla violazione commessa, comportante una difformità essenziale non sanabile rispetto al titolo edilizio.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO