IRPEF 2024: le nuove aliquote
Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha previsto una riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi
Tra i diversi provvedimenti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2023, vi è il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".
La struttura del D.Lgs. n. 216/2023
Il nuovo Decreto Legislativo, in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", prevede un importante pacchetto di riforme che riguardano le imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Il D.Lgs. n. 216/2023 si compone di 7 articoli e un allegato:
- Art. 1 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
- Art. 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
- Art. 3 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
- Art. 4 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
- Art. 5 - Abrogazioni
- Art. 6 - Disposizioni finanziarie
- Art. 7 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela
IRPEF 2024: le nuove aliquote
In luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il nuovo Decreto Legislativo prevede per l'anno 2024, per la determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEG), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro - 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro - 35%;
- oltre 50.000 euro - 43%.
Sempre per l'anno 2024 viene innalzata a 1.955 euro la detrazione fiscale prevista all'art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR per il quale:
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 1.380 euro;
(...).
IL NOTIZIOMETRO