IRPEF lavoratori autonomi e imprenditori individuali: proroga del secondo acconto
In una nuova Circolare, il Fisco recepisce le disposizioni del Decreto Anticipi. Ecco chi può usufruirne e a quali condizioni
C’è più tempo per versare la seconda rata di acconto IRPEF per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro.
Versamento secondo acconto IRPEF: proroga al 2024
A confermarlo è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2023, n. 31/E, con la quale viene differito dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare l’importo. Non solo: è possibile effettuare una rateizzazione in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.
Vengono così messe nero su bianco le disposizioni contenute nel D.L. n. 145/2023 (cd. “Decreto Anticipi”) collegato alla manovra di Bilancio 2024, che hanno previsto, solo per il periodo d’imposta 2023:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
- la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese, fermo restando che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.
Rimane fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023 per i contributi previdenziali e assistenziali.
Proroga versamento IRPEF: a chi spetta
La proroga del versamento del secondo acconto IRPEF è destinata alle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.
Sulla base di quanto previsto dalla norma, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.
Definizione del tetto massimo
Come spiega la Circolare, per verificare il rispetto del limite di 170mila euro, è necessario fare riferimento ai compensi e ai ricavi di cui all’articolo 57 del d.P.R. n. 917/1986, TUIR, dichiarati per il 2022.
Qualora il contribuente eserciti più attività definite con diversi codici Ateco, bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo, la persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa deve sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.
Infine, i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022, che tiene conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
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