Irregolarità fiscale, requisiti di partecipazione e offerta aleatoria: interviene il Consiglio di Stato
Inammissibile l'offerta di un OE subordinata a un complesso iter autorizzatorio, in quanto la Stazione Appaltante non è materialmente in grado di valutarla
Violazioni fiscali e cause di esclusione: cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti
Una delle novità più rilevanti introdotte dal d.lgs. n. 36/2023 rispetto al precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) riguarda il trattamento delle violazioni fiscali non definitivamente accertate ai fini dell’esclusione dalle gare.
Nel vecchio codice (art. 80, co. 4), l’esclusione era obbligatoria solo in caso di violazioni fiscali definitivamente accertate, ossia quando il debito risultava certo, liquido, esigibile e non più contestabile in via giurisdizionale. La giurisprudenza aveva chiarito che ciò si verificava a seguito di sentenza passata in giudicato o mancata impugnazione dell’atto impositivo, rendendo irrilevanti le pendenze oggetto di contenzioso o gli errori meramente formali.
Con il d.lgs. n. 36/2023, la disciplina si è evoluta: l’art. 95, co. 2 prevede che la stazione appaltante possa disporre l’esclusione anche in presenza di violazioni non definitivamente accertate, purché gravi e tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.
In questo caso, l’esclusione non è automatica, ma è rimessa a una valutazione discrezionale, con l’obbligo di motivare in modo puntuale le ragioni per cui la violazione incide sull’affidabilità del concorrente.
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