Istanza di sanatoria: cosa succede all'ordine di demolizione?
La sentenza del TAR: è illegittimo l'accertamento di inottemperanza in pendenza di una richiesta di sanatoria edilizia. Ecco perché
La presentazione della domanda di sanatoria successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, implica che l’Amministrazione deve astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento. Ne consegue che risulta illegittio l’accertamento di inottemperanza alla demolizione riferito a tutte le opere senza distinzione.
Non solo: è anche illegittimo l’ordine di demolizione disposto per gli interventi assoggettati alla richiesta di sola SCIA. Infatti non si può applicare la sanzione demolitoria di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità, bensì dev’essere disposta la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile.
Istanza di SCIA in sanatoria: cosa succede all’ordine di demolizione?
A ribadire un granitico orientamento della giurisprudenza è il TAR Campania con la sentenza del 3 luglio 2024, n. 1438, nell’ambito di una controversia relativa alla realizzazione di una tettoia aperta, finalizzata su tutti i lati impiegata per scopo strumentale all’immobile principale, un opificio industriale.
Nel caso in questione, il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo, per alcune delle quali successivamente veniva presentata SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del TUE, prevedendo la contestuale demolizione delle altre realizzate in assenza di Permesso di Costruire.
L’Amministrazione a quel punto provvedeva ad accertare l’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire con riferimento a tutte le opere abusive - incluse quelle oggetto di sanatoria pendente - senza tener conto del principio in base al quale, prima di definire la domanda di sanatoria, non è possibile contestare l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Come spiega il TAR, “la presentazione della domanda di sanatoria, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, implica che il Comune si deve astenere dall’esercizio del potere sanzionatorio, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria”. Ne deriva che il successivo accertamento di inottemperanza riferito a tutte le opere senza distinzione è illegittimo.
Tettoie pertinenziali senza incrementi: illegittima la demolizione
Ma c’è di più: il Comune ha emesso provvedimento di diniego della SCIA in sanatoria, non considerando che questa era stata richiesta per opere consistenti in alcune tettoie con strutture in ferro, aperte sui lati e ricoperte da onduline, impiegate per scopo strumentale all’immobile principale, un opificio industriale.
Tali caratteristiche, così come il fatto che le opere siano assentibili con SCIA in quanto rientranti tra quelle di cui all’art. 22, comma 1 lettera c) del TUE - ovvero interventi di ristrutturazione edilizia minori e, comunque, diversi da quelli di cui all’art. 10, comma 1, lettera c dello stesso TUE - sono elementi dimostrati mediante apposita documentazione, e mai contestati dall’Amministrazione.
Viene confermato in proposito che, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale, tali opere sono riconducibili alla nozione di pertinenza urbanistica, non comportando alcun incremento di volumetria, e non sono quindi soggette al permesso di costruire.
Difatti, “la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.”
Ciò conferma che è illegittimo l’ordine di demolizione applicato ai sensi dell’art. 33 del TUE riferito alle opere qualificabili come “ristrutturazione leggera”, mentre risulta irricevibile la richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione disposta in principio per le ulteriori opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
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