Iva ridotta e contributi per le imprese: nuova circolare del Fisco
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle misure introdotte con il Decreto Energia, il Decreto Ucraina e il Decreto Aiuti
Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, contributi per le imprese “gasivore” e non, imposta tagliata sul metano per autotrazione. Sono alcuni dei temi contenuti nella circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le disposizioni introdotte con i seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “decreto Aiuti”), recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».
Iva agevolata e crediti di imposta per imprese enrgivore: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate
In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle seguenti norme:
- articolo 2 del d.l. n. 17 del 2022, rubricato «Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas»;
- articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti»;
- articolo 41 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale» (primo trimestre 2022);
- articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale» (secondo trimestre 2022);
- articolo 4 del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale» (secondo trimestre 2022);
- articolo 9 del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale»;
- articolo 2 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale»;
- articolo 21 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0»;
- articolo 22 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Credito d'imposta formazione 4.0»;
- articolo 23 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche».
Riduzione Iva per le forniture di gas metano
Come ribadito nella Circolare, con il decreto Energia è stata prorogata per un’ulteriore trimestre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi del secondo trimestre 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scende dal 22% al 5%.
Credito d’imposta per le imprese gasivore
L'Agenzia puntualizza che nello stesso decreto Energia è stato introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, elevato successivamente al 20% dal decreto Ucraina e infine al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. Con il decreto Aiuti l’agevolazione è stata estesa anche al I trimestre 2022.
Per potere accedere al beneficio, il Fisco ricorda che le imprese devono avere subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato:
- per le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019;
- per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.
Per le imprese “non gasivore”, qualora abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.
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