La Legge 6 agosto 1967, n. 765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Quando si parla di edilizia è necessario comprendere che il quadro normativo, benché siamo in possesso di un dispositivo denominato "Testo Unico", risulta essere molto frammentato e con copiosi richiami al passato.
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Lo stato legittimo e la CILAS
La nascita delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) hanno portato alla ribalta della cronaca il concetto di stato legittimo dell'immobile. Oggi tutti sono in grado di conoscere la definizione contenuta all'art. 9-bis, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
La stessa normativa che ha definito il Superbonus 110%, ha anche previsto un regime edilizio e fiscale particolare per questa tipologia di interventi che ad oggi richiedono la presentazione della cosiddetta CILAS (CILA-Superbonus) in cui occorre attestare "gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967".
Ed è qui che in molti hanno "scoperto" l'esistenza della Legge 6 agosto 1967, n. 765 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" anche conosciuta come Legge Ponte.
Ritenendo possa essere utile, riportiamo di seguito il testo di questa legge, rimandando in allegato il testo della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
La Legge 6 agosto 1967, n. 765
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
è sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale
del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio
comunale decide di procedere alla formazione del piano non è
soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa
conseguente è obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono
sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono
procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano
regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto
ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché
alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi
dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici
per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato
decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il
caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per
i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro
il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il
provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario
per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del
piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari
per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori
pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche,
integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad
adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni
dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano,
il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle
opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel
bilancio comunale.
Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo
inoltro al Ministero dei lavori pubblici".
Art. 2.
I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con
decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente
legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del
piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si
applicano nel loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della
presente legge.
Art. 3.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n.
1150, sono inseriti i seguenti commi:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al
piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali
innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del
piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate
con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto
e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il
Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare
prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse
storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di
quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono
comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le
proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale
che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al
Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di
salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e
successive modificazioni, sono obbligatorie".
Art. 4.
L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, è soppresso.
Art. 5.
Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
"I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore
generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle
opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro
180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere
disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di
determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le
determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla
presentazione del piano da parte dei Comuni.
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili
soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose
d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono
preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al
Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con
decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o
delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni
dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di
esecuzione".
Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i
seguenti commi:
"Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano
le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni
o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per
assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il
conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b),
c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e
degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona".
"Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma,
sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro
per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con
decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del
Ministro per i lavori pubblici.
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la
pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro
novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione
del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno
festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al
Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei
lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90
giorni".
Art. 6.
L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 6 sostituito dal
seguente:
"Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in
contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del
piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del
regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i
Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle
opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la
sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non
provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di
demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico
amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di
abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima
dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da
quest'ultima data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a
mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità
previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza
o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché
al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha
eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione
comunale.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla
data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i
lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche,
nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i
provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la
rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di
avere efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti
al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un
termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro
per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere
pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo,
dispone la esecuzione in danno dei lavori.
Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le
norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati
il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e
il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti
soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere
rispetto alla licenza edilizia".
Art. 7.
L'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
"Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a
prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione
od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo
costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse
possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno.
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla
entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni
decorre dalla data della stessa.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista,
nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i
lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle
forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al precedente comma e da comunicare
all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia
stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni
dell'articolo 26.
Il termine per il provvedimento di demolizione e stabilito in sei
mesi dalla data del decreto medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo
26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista
delle opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'albo pretorio del Comune".
Art. 8.
Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
"Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente
legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo
edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli
dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato
approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la
lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata
dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la
competente Soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata
anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o
il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla
presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente
autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si
tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore
generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi
che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi
venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che
preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi
alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle
opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di
quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai
pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità
e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere
ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente
paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare
nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è
subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le
autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio
comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data
anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a
carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia
stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima
dell'entrata in vigore della presente legge e relative a
lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di
convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto
comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati
di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla
formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha
facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto
di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
provvede alla compilazione d'ufficio".
Art. 9.
L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
"Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma
dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti
dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di
massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per
le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del
piano".
Art. 10.
L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
"Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire
nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti
ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del
terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Per le opere da
eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad
eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete
all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le
Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le
opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel
territorio comunale in cui esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere
richiesta sempre la licenza del sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a
scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che
l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione
autorizzata.
La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di
costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60
giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella
di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato,
l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il
silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al
pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la
specificazione del titolare e della località nella quale la
costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i
termini per l'impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della
licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro
il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di
piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di
esecuzione.
La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno;
qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati
l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il
rinnovo della licenza.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse,
salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e
l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così
delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità
esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".
Art. 11.
Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, è sostituito dai seguenti:
"Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33
e 34, e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto,
salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal
Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro
il termine di 30 giorni.
Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per
la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore
regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del
regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per
gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del
regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di
fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano
restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo
provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare
le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa
con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione
d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la
redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma
di fabbricazione".
Art. 12.
L'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
"I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione
urbanistica regionale e la competente.
Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per
l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione
del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero
della pubblica istruzione.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel
regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche
che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma,
lettere b), c), d), dell'articolo 10.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la
competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione
a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori
pubblici.
Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune
interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che,
previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al
Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle
opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro
90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio
con annesso programma di fabbricazione".
Art. 13.
L'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
"Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le
contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si
applica:
a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste nell'articolo 32 primo
comma;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni
nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di
essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del
disposto dell'articolo 28.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino
ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di
costruzione o in contrasto con questa, si applica in via
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio
tecnico erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche
nel caso di annullamento della licenza.
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere
di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle
ipotesi di cui al secondo e terzo comma".
Art. 14.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 è aggiunto
il seguente articolo 41-bis:
"I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore
generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla
approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune
interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed
impianti pubblici.
Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine
per i provvedimenti amministrativi del caso".
Art. 15.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto
il seguente articolo 41-ter:
"Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere
iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la
licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve
riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle
destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.
È fatto obbligo al Comune di segnalare all'intendenza di finanza,
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della
licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento
della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita
dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla
data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della
segnalazione del Comune.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente
è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".
Art. 16.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto
il seguente articolo 41-quater:
"I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai
casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e
sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357.
L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del
Consiglio comunale".
Art. 17.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 è aggiunto
il seguente articolo 41-quinquies:
"Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma
di fabbricazione la edificazione a scopo residenziale è soggetta
alle seguenti limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può
superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato
di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri
abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del
Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere
pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro
cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione
è ubicata nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla
larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la
distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza
di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
Per costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960 n. 1676, il
Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto,
sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni
diverse da quelle previste dal precedente comma.
Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non
possono superare un terzo dell'area di proprietà.
Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni
che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di
fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al
Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale
o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di
nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente
opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le
aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano
regolatore generale.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per
volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area
edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25,
non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze
superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito
piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla
intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli
edifici previsti nella zona stessa.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e
sesto hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della
presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo
non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro
due anni dalla data di inizio dei lavori.
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere
osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o
a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti
per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima
applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro
sei mesi dall'entrata in vigore della medesima".
Art. 18.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto
il seguente articolo 41-sexies:
"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni
venti metri cubi di costruzione".
Art. 19.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto
il seguente articolo 41-septies:
"Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella
edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale,
misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per
l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione
delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si
applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo
9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade,
fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a
distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal
ciglio della strada con un minimo di metri cinque".
Art. 20.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente articolo
41-octies:
"Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle
deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della
presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni
dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di
provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende
approvata".
Art. 21.
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto
applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di
Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed
amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e
delle norme di attuazione.
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o
aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150,
si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il
riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo
comma del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
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