Legge di Bilancio 2024: assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali
La bozza di Legge di Bilancio 2024 prevede l'obbligo per tutte le imprese di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Dovremo ancora attendere i passaggi parlamentari e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che arriverà come di consueto gli ultimi giorni dell'anno) ma l'attuale bozza di disegno di legge di Bilancio per il 2024 prevede un nuovo importante obbligo per tutte le imprese con sede o con una stabile organizzazione in Italia: l'assicurazione a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L'obbligo assicurativo e le sanzioni
Lo prevede al momento l'art. 24 (Misure in materia di rischi catastrofali) della bozza di Legge di Bilancio 2024, al vaglio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che si presta ad una duplice interpretazione: può essere considerato un mero obbligo oppure una forma di educazione ai tanti rischi da calamità naturali?
Al momento si tratta di un obbligo-non obbligo in considerazione che l'attuale formulazione dell'art. 24 prevede che le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Si tratta dei seguenti eventi catastrofici: sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni.
È un obbligo-non obbligo perché non sono previste sanzioni in caso di inadempimento ma solo che nel caso in cui l'impresa decida di non stipulare un'assicurazione se ne terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre l'assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.
Obbligo o educazione al rischio?
Si tratta di una prima vera forma di educazione al rischio che dovrebbe portare le imprese ad una attenta conoscenza del territorio e dell'edificio all'interno del quale istituire la propria sede.
Per ISI, l'associazione Ingegneria Sismica Italiana, "l'assicurazione obbligatoria sebbene non rappresenti la soluzione al problema, è sicuramente uno dei possibili passi per avviare un percorso virtuoso e complesso che abbia come obiettivo finale la cultura della prevenzione e della messa in sicurezza di strutture e infrastrutture".
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