MePA, PAD e affidamenti diretti: i "chiarimenti" del MIT
È possibile ricorrere al sistema messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale? Ecco la risposta del supporto giuridico
Ha lasciato spazio a più di un dubbio tra gli addetti ai lavori il parere del MIT del 29 ottobre 2024, n. 2961, sull’utilizzo di PAD in alternativa al MEPA nell’ambito degli affidamenti di forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria, nella fascia di importo tra i 5mila e i 140mila euro.
PAD e MEPA: il MIT sull'uso delle piattaforme negli affidamenti diretti
La questione posta da una stazione appaltante riguarda l’eventuale sussistenza della previsione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 sull’obbligo per le PA dell'utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e - se vigente - di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante, considerate le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti, che all’art. 25 stabilisce l'obbligo di utilizzo delle PAD anche per la fascia di affidamenti tra i 5 e i 140mila euro.
Da qui il dubbio se si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale e se le previsioni si applicano ai servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.
Sulla questione, il MIT ha richiamato:
- l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici, che recita "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa..."
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. , ancora vigente, che ha come fine il contenimento della spesa, motivo per cui risulta quindi ancora applicabile.
Sulla base di questi presupposti, per il supporto giuridico, l'uso di un "sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale" si può considerare equivalente con la PAD in uso presso la stazione appaltante.
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO