Milleproroghe e comunicazione opzioni: ok alla remissione in bonis

C'è una soluzione al mancato invio della comunicazione dell'opzione prevista dal Decreto Rilancio entro il termine previsto dal Decreto Milleproroghe. Ecco quale

di Redazione tecnica - 25/02/2023

Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 198/2022 (c.d. “Decreto milleproroghe”) è stato ufficialmente differito il termine per la comunicazione dell’opzione prevista dall’art.121 del Decreto Rilancio, ovvero dell’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni dirette per interventi edilizi (Bonus Casa, Superbonus, Bonus Facciate, Eco Bonus, Sismabonus).

Nuova scadenza per la comunicazione opzioni: possibile utilizzare la remissione in bonis?

Mentre il termine precedente stabiliva come data ultima per l'invio della Comunicazione per il 16 marzo 2023, i commi 10-octies e 10-novies dell’art. 3 della legge di conversione hanno stabilito che tale scadenza è prorogata al 31 marzo 2023.

Il termine consueto per l’invio della Comunicazione, è infatti il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione, quindi il 16 marzo 2023 per le spese sostenute nel 2022.

La remissione in bonis: cos'è e come si applica

Ricordiamo inoltre che in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini applicando la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata tramite F24 la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.

Di conseguenza, in presenza di questi presupposti, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

 

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