Milleproroghe: niente proroghe per l'obbligo di digitalizzazione degli appalti pubblici
Nessuna novità nel provvedimento di fine anno. Si conferma così la piena efficacia del nuovo ecosistema digitale disciplinato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Sono state deluse le aspettative di chi, fino all’ultimo, ha sperato in una proroga sull’entrata a pieno regime della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli Appalti Pubblici disposta con il Milleproroghe 2024.
Digitalizzazione contratti pubblici: nessun differimento con il Milleproroghe 2024
“Spulciando” tra le proroghe stabilite dall’Esecutivo, ministero per ministero, non sembra nbfatti esserci traccia di modifiche alle previsioni del d.Lgs. n. 36/2023, confermando così quanto disposto dall’art. 225, comma 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare la norma prevede che acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024” le seguenti disposziioni:
- Art. 19 - Principi e diritti digitali
- Art. 20 - Principi in materia di trasparenza
- Art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement
- Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Art. 24 - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Art. 26 - Regole tecniche
- Art. 27 - Pubblicità legale degli atti
- Art. 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
- Art. 29 -. Regole applicabili alle comunicazioni
- Art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Art. 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza
- Art. 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
- Art. 37, comma 4. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi sul programma triennale;
- Art. 99 - Verifica del possesso dei requisiti
- Art. 106, comma 3 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Art. 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Art. 119, comma 5 - Subappalto
- Art. 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori.
Il ciclo di vita e l'ecosistema digitale dei Contratti Pubblici
Come specificato nell’art. 21, il Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici si articola in:
- Programmazione;
- Progettazione;
- Pubblicazione;
- Affidamento ed esecuzione.
Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, il c.d. “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (e-procurement) disciplinato all’art. 22. e costituito:
- dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23;
- dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.
Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:
- la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
- la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- la presentazione delle offerte;
- l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale disciplinate dall’art. 25, sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
Esse interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del CAD; sono utilizzate da stazioni appaltanti ed enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.
Infine ricordiamo che titolare esclusiva della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è l’ANAC. La BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Al suo interno opera opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. disciplinato dall’art. 24, che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e per l'attestazione dei requisiti per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti che l'operatore economico inserisce.
IL NOTIZIOMETRO