Milleproroghe: nuove modifiche per consorzi stabili e BIM?
Dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) riceverà ulteriori modifiche dalla legge di conversione del Milleproroghe
Revisione prezzi
Diverse sono le modifiche richieste all’art. 60 (Revisione dei prezzi) del D.Lgs. n. 36/2023. Si segnalano i seguenti emendamenti:
7.87 per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il
seguente: “4-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Queste
clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale
del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e
operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la
variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da
eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in
aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore
eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni
da eseguire»”.
diversi emendamenti tra cui il 7.89 per cui all’art. 7, dopo il
comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All'articolo 60, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole "del costo dell'opera" sono
aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";
2) la lettera b) è abrogata”.
7.91 (testo 2) per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito
il seguente: “4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) Alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera"
aggiungere le seguenti: "della fornitura o del servizio".
2) La lettera b) è abrogata.
4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture,
la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia
di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del
riconoscimento della variazione sono le medesime di cui
all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.
209.”
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