Milleproroghe: nuove modifiche per consorzi stabili e BIM?

Dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) riceverà ulteriori modifiche dalla legge di conversione del Milleproroghe

di Redazione tecnica - 12/02/2025

Revisione prezzi

Diverse sono le modifiche richieste all’art. 60 (Revisione dei prezzi) del D.Lgs. n. 36/2023. Si segnalano i seguenti emendamenti:

7.87 per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire
»”.

diversi emendamenti tra cui il 7.89 per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";
2) la lettera b) è abrogata
”.

7.91 (testo 2) per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" aggiungere le seguenti: "della fornitura o del servizio".
2) La lettera b) è abrogata.
4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

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