Milleproroghe: nuove modifiche per consorzi stabili e BIM?

Dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) riceverà ulteriori modifiche dalla legge di conversione del Milleproroghe

di Redazione tecnica - 12/02/2025

Procedura di affidamento

L’emendamento 7.101 dispone l’inserimento all’art. 7, dopo il comma 4, del seguente: “4-bis. Il comma 6 dell'articolo 193, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente: "6. L'ente concedente valuta e motiva quale sia la fattibilità della proposta individuata tra quelle individuate ai sensi del comma 5, qualora la proposta individuata non sia quella presentata dal promotore nei 20 giorni successivi lo invita ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche e integrazioni richieste questi decade e l'ente invita il proponente nei 20 giorni successivi ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore e il proponente non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso di attribuzione dell'interesse pubblico, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. La proposta approvata attribuisce a colui che ha contribuito a definirla ossia il promotore o il proponente il diritto di prelazione di cui al comma 12”.

L’emendamento 7.102 dispone l’inserimento all’art. 7, dopo il comma 4, dei seguenti: “"4-bis. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma, si provvede, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-ter. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022 e a quanto stabilito nelle clausole contrattuali, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
".

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