Nuovi Criteri ambientali Minimi: Progettazione e Rifiuti
Pubblicati, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 due nuovi criteri ambientali minimi relativi alla progettazione ed ai rifiuti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” mentre sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 5/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.
Entrata in vigore
I nuovi Criteri entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quidi, il primo (progettazione) il 4 dicembre 2022 ed i secondo (rifiuti) il 3 dicembre 2022.
Decreto CAM Progettazione
Con il primo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto stesso:
- per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri
«2.3.2 - Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di cui all’allegato al decreto stesso.
Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
Decreto CAM Rifiuti
Con il secondo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto stesso, per:
- l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
- l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogata la parte del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” relativa all’oggetto del nuovo decreto.
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