La modifica dei contratti in corso di esecuzione dopo il correttivo

Il D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiornato l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) relativamente alla modifica dei contratti in corso di esecuzione. Ecco cosa cambia

di Redazione tecnica - 19/02/2025

Quali sono i margini di modifica di un contratto di appalto in corso d'opera? Quando una variante può essere legittimamente introdotta senza dover avviare una nuova procedura di gara? E fino a che punto è possibile intervenire senza alterare la struttura economica dell'accordo?

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) dedica l'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) proprio a questi interrogativi, disciplinando in modo dettagliato le condizioni e i limiti entro cui un contratto di appalto può essere modificato, evitando il rischio di elusioni e garantendo trasparenza e legalità. Questo articolo ha subito una profonda revisione dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti), con la conseguenza che vale la pena analizzare cosa prevede questa disposizione cruciale.

Le modifiche consentite senza nuova gara: i quattro casi principali

Il primo elemento chiave dell'art. 120 è che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento solo in determinati casi, a patto che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangano inalterate. Questi casi sono:

  1. modifiche previste nei documenti di gara iniziali: se il bando di gara contiene clausole chiare, precise e inequivocabili che prevedono possibili modifiche o opzioni contrattuali, queste possono essere attuate senza ulteriori formalità (art. 120, comma 1, lettera a);
  2. lavori, servizi o forniture supplementari: quando emerge la necessità di integrare l'appalto con prestazioni non previste inizialmente, ma che non possono essere affidate a un diverso contraente per motivi economici o tecnici, evitando un sostanziale incremento dei costi o notevoli disagi (art. 120, comma 1, lettera b);
  3. varianti in corso d'opera per circostanze imprevedibili: eventi naturali straordinari, nuove disposizioni normative o difficoltà tecniche impreviste durante l'esecuzione possono giustificare modifiche senza nuova gara, sempre che non eccedano il 50% del valore iniziale del contratto (art. 120, comma 1, lettera c);
  4. sostituzione del contraente: il cambio dell'aggiudicatario è consentito solo in casi specifici, come morte, insolvenza o ristrutturazione societaria, purché l'operatore subentrante soddisfi i requisiti iniziali e non si modifichi sostanzialmente l'oggetto del contratto (art. 120, comma 1, lettera d).

La regola del 50% e le modifiche sostanziali e non

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo impianto normativo riguarda l'imposizione di un limite massimo del 50% per l'aumento del prezzo derivante da modifiche contrattuali nei casi di lavori supplementari o varianti in corso d'opera. Questo tetto si applica a ciascuna modifica, impedendo che successive variazioni possano, sommandosi, aggirare le norme sugli affidamenti pubblici (art. 120, comma 2).

L'art. 120 distingue chiaramente tra modifiche sostanziali e non sostanziali. Le prime, che alterano significativamente l'equilibrio economico del contratto, il suo oggetto o la platea dei concorrenti potenziali, richiedono una nuova gara. Le seconde, invece, sono sempre consentite, purché rispettino i limiti del quadro economico dell'opera e non alterino la funzionalità del progetto (art. 120, commi 5-7).

Tra le modifiche non sostanziali, troviamo quelle proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore per assicurare risparmi, migliorare la qualità dell'opera o ridurre i tempi di esecuzione. Questo tipo di flessibilità operativa è fondamentale per gestire con efficienza le complessità tecniche dei cantieri, senza compromettere la legalità dell'affidamento.

La rinegoziazione del contratto e la clausola del quinto d'obbligo

Un'altra importante innovazione è rappresentata dalla possibilità di rinegoziare il contratto in caso di squilibrio economico sopravvenuto, senza sospendere l'esecuzione. Se le parti non raggiungono un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto, tutelando così i propri interessi (art. 120, comma 8).

Infine, viene confermata la "clausola del quinto d'obbligo", che permette alla stazione appaltante di imporre variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% dell'importo del contratto, alle condizioni originarie e senza che l'appaltatore possa invocare la risoluzione del contratto (art. 120, comma 9).

Conclusioni

L'art. 120 del Codice nella sua nuova versione post Correttivo rappresenta un significativo passo avanti nella gestione flessibile, ma trasparente, dei contratti pubblici.

La sua logica è chiara: consentire modifiche necessarie a fronte di eventi imprevisti o miglioramenti tecnici, senza compromettere i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Una normativa che, se ben applicata, può davvero fare la differenza nella tempestiva e corretta realizzazione delle opere pubbliche, evitando al contempo il rischio di abusi e contenziosi.

Come sempre, la sfida è nell'equilibrio: tra rigore formale e adattabilità operativa, tra legalità e buon senso. E questo equilibrio, in un cantiere, fa tutta la differenza del mondo.

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