Modifiche contrattuali e varianti: richiamo di ANAC alle SA
L'Autorità ricorda l'obbligo di trasmissione dei dati tramite PAD certificate per le procedure ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023 avviate dal 1° gennaio 2024
Nonostante con la delibera del 13 dicembre 2023, n. 582 e anche con una FAQ dedicata, ANAC abbia chiarito le nuove modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d’opera previste con la piena efficacia della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, è stato necessario un richiamo alle Stazioni appaltanti da parte dell'Autorità.
Comunicazione modifiche contrattuali e varianti: il Comunicato ANAC
Non sono stati infatti pochi i casi, spiega l’Autorità, in cui ha ricevuto comunicazioni elaborate sul vecchio modulo di acquisizione dati del 2016, per altro tramite PEC.
Da qui la pubblicazione del Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2024, nel quale sono stati ribaditi gli obblighi di comunicazione sulle modifiche del contratto, previsti dall’art. 5, commi 11 e 12 dell’allegato II.14 del codice dei contratti, a carico delle SA con la piena efficacia della digitalizzazione degli appalti a partire dal 1° gennaio 2024 le SA sono tenute ad assolvere esclusivamente in via telematica anche gli obblighi
Preliminarmente l’Autorità ha ricordato le due diverse alternative, dipendenti dalla data di avvio della procedura:
- per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e per quelle indette entro il 31 dicembre 2023, le comunicazioni delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d’opera continuano ad essere assolte mediante Interfaccia utente SIMOG;
- per quelle assoggettate, invece, al vigente d.lgs. 36/2023 ed indette a partire dal 01 gennaio 2024, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP mediante le PAD certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del nuovo codice.
Varianti in corso d'opera per appalti sopra soglia
ANAC segnala che per le varianti in corso d’opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, la documentazione relativa alla specifica variante, analiticamente individuata all’articolo 5, comma 12, dell’allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023, deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa:
- tramite un link che rinvia alla sezione “amministrazione trasparente”, dove è conservata la documentazione nell’apposita sottosezione denominata "Varianti in corso d’opera " nell’ambito della più generale sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
- tramite link che dovrà puntare alla pagina specifica di pubblicazione dei documenti, nel caso di SA che non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza
Per gli appalti di servizi e forniture devono essere resi disponibili il progetto (di unico livello) e la relazione del RUP.
Il superamento del limite di aumento del 10% dell’importo contrattuale va calcolato indicando quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione, tenendo conto sia di quelle in aumento, sia in diminuzione.
Inoltre nella relazione del RUP di accompagnamento alla variante vanno indicati:
- l’importo complessivo netto sia delle sole lavorazioni in aumento, sia di quelle in diminuzione;
- il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (cosiddetti nuovi prezzi contrattuali).
- le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara;
- le modifiche apportate alle CPV di progetto, che comportano la necessità di una nuova verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori.
Mancata o errata comunicazione e trasmissione dati: le sanzioni previste
Infine nel Comunicato si ricorda che l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato II.14, comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del codice.
Saranno invece considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera avvenute in modo diverso da quello indicato da ANAC.
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