Monitoraggio tempi di gara: tutte le novità del Correttivo per le Stazioni Appaltanti
Il supporto giuridico chiarisce a quali procedure e a partire da quale data si applica il monitoraggio dell’efficienza decisionale delle SA previsto dal d.Lgs. n. 209/2024
Con il Correttivo al Codice Appalti (d.Lgs. n. 209/2024) è stato introdotto nel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti un criterio premiale legato all’efficienza decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici e quindi, in sostanza, alle tempistiche entro cui le procedure vengono concluse.
Qualificazione SA: il monitoraggio dell'efficienza decisionale nel Correttivo
Le modifiche riguardano l’art. 11 dell’Allegato II.4, al quale sono stati aggiunti il comma 4-bis, il comma 4-ter e il comma 4-quater secondo cui:
- “4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante: a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti. con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali, b) gli obiettivi temporali dl riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento”;
- "4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, dl cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni. sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B".
- "4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai scesi dell'articolo 63, comma 11 del codice".
Sull’applicazione della normativa una SA ha richiesto chiarimenti al supporto giuridico del MIT, sollevando alcuni dubbi sulla tipologia di affidamenti ai quali va applicata la disposizione.
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