Noleggio ponteggi: quale aliquota IVA si applica?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate su aliquote agevolate e applicazione del meccanismo del reverse charge
Nel caso un'impresa edile svolga tra le proprie attività il mero noleggio di ponteggi, è possibile applicare l'aliquota agevolata prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia o bisogna fare riferimento all'aliquota al 22%? Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere con la risposta n. 373/2022.
IVA su noleggio ponteggi: la risposta del Fisco
La questione è stata posta da una società operante nel settore edile che effettua in particolare le seguenti attività:
- a) lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc., con utilizzo di propri ponteggi;
- b) messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.
In riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto.
Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l'aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili, senza possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge in caso di committente soggetto passivo IVA. Questo anche nel caso in cui la prestazione non sia di "mero" noleggio, ma comprenda altri servizi, quali il trasporto, il montaggio, la messa in sicurezza e lo smontaggio dei ponteggi che, pur trattandosi di una prestazione di servizi più complessa rispetto al mero noleggio, non risulta configurabile come accessoria, funzionale e collegata all'intervento edile e quindi assoggettabile all'operazione principale.
Noleggio ponteggi: aliquota ordinaria o agevolata?
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, la reverse charge, ovvero l’inversione contabile, si applica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/1972 (cd."Decreto IVA"). Esso consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata. Dato che è l'appaltatore ad essere tenuto al versamento dell'imposta, ricade su di lui la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.
Inoltre il Fisco ha precisato che quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000.
Per quanto riguarda le prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (e in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, l'Agenzia condivide la soluzione prospettata dalla società. ovvero che, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato, per il mero noleggio di ponteggi, inclusa l'attività di montaggioe smontaggio si applica l'aliquota ordinaria del 22%, senza previsione di reverse charge.
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