Nomina RUP e servizi tecnici: interviene il MIT
Quali competenze deve avere il RUP per svolgere questo ruolo in caso di servizi di ingegneria e architettura? Ecco la risposta del supporto giuridico
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.
Servizi tecnici e nomina RUP: chiarimenti dal MIT
A richiamare il disposto dell’art. 15, comma 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è il supporto giuridico del MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2687, in risposta a una richiesta di chiarimenti sull’individuazione del RUP da parte di una SA non facente parte della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico l’ente ha precisato che è stato scelto un modello organizzativo che prevede la nomina di un responsabile di progetto per le fasi di programmazione, uno per la progettazione, uno per l'esecuzione ed un responsabile di progetto per la fase di affidamento. Da qui i quesiti:
- l'incarico di RUP per la fase di affidamento può essere affidato ad un legale dotato di comprovata esperienza e competenza nel settore, già nominato procuratore responsabile della relativa struttura "Lavori impiantistici e Servizi di ingegneria e Architettura"?
- qualora questa condizione non sia sufficiente, il legale può essere nominato RUP per la fase di affidamento avvalendosi al proprio interno del supporto di un tecnico, con laurea in architettura?i
- infine, a questo proposito, ai sensi dell’art.15, comma 6 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP, precisando tale circostanza nell'atto di nomina?
Servizi tecnici: il RUP deve essere un tecnico o essere supportato da una figura con competenze
Dopo avere richiamato il testo della disposizione, il MIT ha sottolineato che una volta individuati i soggetti che rivestiranno il ruolo di RUP, vanno applicate le disposizioni del Codice in merito alla figura del Responsabile unico di progetto e alla eventuale nomina dei responsabili di fase.
Per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico a un legale, il supporto giuridico ha chiarito che il nuovo Codice dei Contratti, innovando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, all'art. 15, comma 4, riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di nominare due responsabili del procedimento, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, che devono essere affiancati dal responsabile di progetto che mantiene le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.
Tenendo conto che la richiesta di parere sembra riguardare appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per il MIT appare applicabile in primo luogo la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, secondo cui "Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato".
Ciò significa che nel caso di servizi tecnici, il RUP deve essere un tecnico o deve essere affiancato da una figura con competenze tecniche.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di creare una struttura stabile a supporto del RUP, il MIT ha richiamato il parere n. 2038, fermo restando che tale disciplina trova applicazione compatibilmente con l’autonomia organizzativa riconosciuta alle stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni/enti pubblici.
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