Normativa Antincendio: novità per gli impianti sportivi
In Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il DM 18 marzo 1996 sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno 13 agosto 2024, nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199, arrivano alcune novità in materia antincendio per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
Antincendio impianti sportivi: il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento modifica il decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, inserendo l’art. 23-bis, il quale stabilisce che il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate dalla regola tecnica sugli impianti sportivi va inteso come riferimento alla regola dell’arte vigente.
Il DM 18 marzo 1996 riguarda i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ove è prevista la presenza di oltre 100 spettatori. Gli impianti devono essere conformi anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Nel caso di complessi e impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 oppure privi di spettatori, vanno applicate le disposizioni dell’art. 20 dello stesso Decreto.
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