La nuova sanatoria degli abusi edilizi dopo il Decreto Salva Casa
Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa cambiano le disposizioni previste per la gestione delle difformità contenute nel Testo Unico Edilizia
Sanatoria ordinaria
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE resta sostanzialmente immutato fatta esclusione per le variazioni essenziali che adesso potranno essere gestite utilizzando la procedura di cui al successivo nuovo art. 36-bis.
Con la sanatoria ordinaria di cui all’art. 36 si potranno regolarizzare gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa. Per farlo si dovrà sempre dimostrare la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Resta sempre il silenzio-rigetto sulla pratica se dopo 60 giorni il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronuncia con adeguata motivazione.
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