Le nuove parziali difformità tollerate dopo il Salva Casa
Il Testo Unico Edilizia post Decreto Salva Casa prevede una nuova fattispecie di parziali difformità edilizie “tollerate” in sede di rilascio di abitabilità o agibilità
Nell’attesa che la “mini-guida” (anche definita “bigino”) del Ministero delle Infrastrutture possa sciogliere i dubbi accumulati sul d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) nella sua versione aggiornata post Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), spetta ai liberi professionisti e ai tecnici dei Comuni presentare ed esaminare le nuove istanze.
Salva Casa già operativo
Lo ha chiarito recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato stampa che ha fatto molto discutere e che ha confermato la piena operatività del Salva Casa. Benché sia chiaro a tutti che ogni legge “È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”, è altrettanto evidente che su alcune delle nuove disposizioni sarà necessario uno sforzo aggiuntivo che esuli da una semplice “mini-guida” esplicativa.
Ciò che al momento blocca la presentazione delle nuove istanze è:
- l’assenza di modulistica;
- il mancato aggiornamento delle piattaforme digitali;
- l’assenza di indicazioni chiare sulle sanzioni da applicare per la nuova sanatoria semplificata.
Esistono, però, anche alcune disposizioni che non necessitano di una fase istruttoria dello Sportello Unico Edilizia e che il libero professionista può già utilizzare efficacemente.
Tra queste:
- le nuove tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis (sulle quali sarebbe necessario solo l’aspetto relativo al comma 3-bis che riguarda il rispetto delle prescrizioni strutturali);
- i casi particolari di interventi eseguiti in parziale
difformità dal titolo di cui all’art. 34-ter e che riguardano:
- le varianti ante ’77 (commi 1, 2 e 3);
- l’agibilità sanante (comma 4).
In questo approfondimento ci concentreremo sulle parziali difformità di cui al comma 4 dell’art. 34-ter.
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