Le nuove parziali difformità tollerate dopo il Salva Casa

Il Testo Unico Edilizia post Decreto Salva Casa prevede una nuova fattispecie di parziali difformità edilizie “tollerate” in sede di rilascio di abitabilità o agibilità

di Gianluca Oreto - 12/12/2024

Le parziali difformità “tollerate”

La nuova disposizione inserita dal Salva Casa nel Testo Unico Edilizia (TUE) si ispira (evidentemente) alla normativa della Regione Emilia Romagna, la cui legge regionale n. 23/2004 all’art. 19-bis, comma 1-ter, dispone:

Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

Appare utile mettere a confronto il comma 4, art. 34-ter del TUE con la citata disposizione della Regione Emilia Romagna:

Legge Regione Emilia Romagna n. 23/2004
Art. 19-bis, comma 1-ter

d.P.R. n. 380/2001
Art. 34-ter, comma 4

Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.

La normativa della Regione Emilia Romagna disciplina due fattispecie:

  1. le difformità tollerate in sede di agibilità (comma 1-ter, prima parte);
  2. le difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio (comma 1-ter, seconda parte).

La normativa nazionale disciplina, invece, solo la seconda fattispecie che abbiamo definito “agibilità sanante”.

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