Le nuove parziali difformità tollerate dopo il Salva Casa
Il Testo Unico Edilizia post Decreto Salva Casa prevede una nuova fattispecie di parziali difformità edilizie “tollerate” in sede di rilascio di abitabilità o agibilità
Agibilità sanante: le indicazioni operative della Regione Emilia Romagna
Prendendo spunto dalle indicazioni applicative fornite dalla Regione Emilia Romagna con la circolare n. 410371/2018 e dalla recente nota prot. 852041/2024, è possibile fornire qualche utile suggerimento anche in campo nazionale.
Nel fornire le prime indicazioni operative, la Regione Emilia Romagna aveva chiarito che il comma 1-ter, art. 19-bis, L.R. n. 23/2004, disciplina due fattispecie di “difformità parziali tollerate” accomunate dal fatto che, nel passato:
- sono state realizzate delle difformità parziali nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti da un titolo abilitativo;
- l’amministrazione comunale ha assunto provvedimenti favorevoli agli interessati per la cui emanazione la legge richiede l’avvenuta verifica della regolarità dell’intervento edilizio realizzato, e dunque ha considerato tali difformità non rilevanti;
- l’amministrazione non è intervenuta per la rimozione di detti provvedimenti favorevoli e per ripristinare gli abusi per un periodo di tempo tale da far sorgete in capo agli interessanti un affidamento incolpevole sulla regolarità di quella situazione di fatto e di diritto e sulla conseguente stabilità della situazione realizzatasi;
- e non ricorrono i requisiti e presupposti previsti dall’art. 21-nonie della Legge n. 241/1990 per rimuovere i provvedimenti favorevoli appena citati e i loro effetti.
La prima fattispecie (agibilità sanante) è caratterizzata dai seguenti elementi, individuati tassativamente dal legislatore regionale:
- aver realizzato nel passato parziali difformità rispetto al progetto autorizzato, nel corso dell’esecuzione di un titolo edilizio;
- sia seguito un sopralluogo (o ispezione) da parte dei funzionari incaricati secondo la normativa vigente all’epoca di riferimento, accertato da un verbale regolarmente redatto dai funzionari incaricati o desunto da una esplicita dichiarazione nel modulo certificato;
- a detta verifica tecnica sia seguita la certificazione di conformità edilizia e di agibilità;
- che non ricorrano i requisiti e i presupposti per intervenire ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 per rimuovere in autotutela il precedente provvedimento (tra cui il fatto che siano trascorsi più di 18 mesi dalla sua emanazione o dalla sua formazione per silenzio assenso o nelle altre forme previste dalla legge.
La Regione Emilia Romagna, dunque, ha chiarito che per considerare tali difformità edilizie non più perseguibili dal punto di vista amministrativo occorrono congiuntamente:
- la verifica tecnica sull’opera realizzata da parte dei soggetti incaricati di tale funzione pubblica;
- l’emanazione (anche per silenzio assenso) del provvedimento favorevole dell’amministrazione comunale che acclara la regolarità delle opere edilizie realizzate;
- l’impossibilità per il comune di intervenire rimuovendo tale provvedimento (non ricorrendo i requisiti per l’autotutela).
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