Nuovi obblighi comunicativi Super-sismabonus: tutto ciò che c’è da sapere

Dalla pubblicazione delle FAQ sul PNCS emergono nuovi dettagli, mentre si aprono dubbi sull’operatività dei termini fissati dal DPCM in caso di assenza di SAL

di Cristian Angeli - 03/10/2024

È passato ormai qualche giorno dalla pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024, avvenuta lo scorso 26 settembre, e i dettagli da mettere in luce continuano a venire a galla.

Al decreto che definisce modalità, contenuti e termini delle nuove comunicazioni rese obbligatorie a fine marzo dal DL 39/2024, infatti, è seguita l’apertura del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), sul quale dovranno essere caricate tutte le informazioni relative ai dati catastali degli immobili oggetto di interventi di miglioramento sismico agevolati con Superbonus e i relativi dettagli di spesa.

PNCS e obbligo di comunicazione: tra DPCM e FAQ

Tuttavia, dalla sezione FAQ (frequently asked question) presente sulla piattaforma emergono elementi in più – e anche “diversi” – rispetto a quelli contenuti nel DPCM.

E così, come vedremo, se da un lato si scopre che il PNCS non è ancora del tutto operativo, dall’altro le FAQ specificano che non sono tenuti alla trasmissione coloro che hanno beneficiato del Sismabonus ordinario, mentre il decreto poteva lasciar intendere il contrario.

Una discrepanza non da poco, che rappresenta solo una delle incertezze intrinseche a tali nuovi obblighi comunicativi, previsti persino, in alcuni casi, a pena di decadenza dal Superbonus.

A tutto ciò, infatti, si aggiunge un “vuoto normativo” lasciato aperto dal DPCM, che specifica i termini di trasmissione delle nuove informazioni legandoli però alla data di approvazione dei SAL (stato avanzamento lavori). Rimangono così disorientati coloro che hanno avuto accesso alla maxi-detrazione in assenza di SAL, e vengono messi a dura prova i professionisti del settore chiamati a intervenire, sotto la propria responsabilità, per rispettare quest’ultimo adempimento aggiuntivo, con tutti i rischi del caso in termini di possibili contenziosi con i propri clienti, che potrebbero venire sanzionati (o perdere la detrazione) per “colpa” loro.

Proviamo a mettere ordine.

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